Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che il giudice dell’ottemperanza deve attenersi al principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, tale per cui ove il giudice disponga il pagamento degli “interessi legali” senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, co. 1 c.c. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, cd. interessi moratori.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che in caso di appalto da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, il sistema di esclusione automatica delle offerte anomale di cui al metodo A dell’allegato II.2 del d.lgs. 36/2023 va interpretato nel senso che deve essere escluso l’operatore economico che abbia offerto un ribasso pari o superiore (e non solo superiore) alla soglia di anomalia, in continuità con l’analoga previsione contenuta nel previgente art. 97 d.lgs. 50/2016.
Il TAR ha osservato che la Relazione di accompagnamento del d.lgs. 36/2023 costituisce un “prezioso ausilio utile a ricercare “l’interpretazione autentica” delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici”.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, era in contestazione una sanzione per occupazione di suolo pubblico sine titulo, dal momento che il destinatario contestava la proprietà pubblica dell’area occupata.
Il TAR Sardegna ha affermato, in premessa, che il G.A. può delibare in via incidentale, ai sensi dell’art. 8 c.p.a., la questione inerente alla proprietà dell’area in discussione, per poi vagliare i motivi di legittimità formulati contro il provvedimento impugnato.
A seguire, il TAR ha chiarito che ai fini dell’accertamento della proprietà di un’area, i dati catastali hanno valore meramente indiziario, ma ad essi può essere attribuito valore probatorio quando non risultino contraddetti da specifiche determinazioni negoziali delle parti o dal contenuto di un atto al quale deve farsi risalire la titolarità dell’area medesima.
Post di Alberto Antico – avvocato
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L’ANAC ha approvato la delibera n. 412 dell’11 settembre 2024, recante la revisione del regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari.
La delibera e il testo consolidato sono disponibili sul sito istituzionale dell’Autorità al seguente link:
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, co. 3 l. 47/1985, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire.
Parimenti, l’illegittimità costituzionale è stata estesa all’art. 31, co. 3, I-II periodo d.P.R. 380/2001, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire.
La Consulta, in premessa, prende atto che a favore della qualificazione della confisca edilizia come acquisto a titolo originario, si è formato un diritto vivente.
L’acquisizione ex lege da parte del Comune dell’abuso edilizio non demolito integra una sanzione in senso stretto, distinta dalla demolizione, che rappresenta la reazione dell’ordinamento al duplice illecito posto in essere da chi, dapprima esegue un’opera abusiva e, poi, non adempie all’obbligo di demolirla. Tanto è vero che, qualora il proprietario sia radicalmente estraneo all’illecito e non abbia la possibilità di ottemperare direttamente all’ordine di demolizione, non essendo il bene nella sua materiale disponibilità, non ricorrono i presupposti per l’acquisizione gratuita del bene e la funzione ripristinatoria dell’interesse pubblico violato dall’abuso, sia pur ristretta alla sola possibilità della demolizione, rimane affidata al potere-dovere degli organi comunali di darvi esecuzione d’ufficio.
Ebbene, alla luce della funzione della confisca edilizia, è palese l’irragionevolezza di una disciplina che determina l’automatica estinzione del diritto reale di ipoteca e il conseguente pregiudizio alla tutela del credito, a scapito di un creditore ipotecario che non sia responsabile dell’abuso. Questi, infatti, finisce per subire le conseguenze sanzionatorie di un illecito al quale è del tutto estraneo, poiché – se non è responsabile dell’abuso edilizio – non può essere destinatario dell’ordine di demolizione e, dunque, non può rispondere della sua inottemperanza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha censurato la scelta comunale di denegare un provvedimento al privato sulla base di ragioni diverse da quelle contestate in sede di comunicazione dei motivi ostativi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che le possibilità di annullamento in autotutela al di fuori del cd. termine ragionevole fissato dalla legge sono eccezionali: ne consegue che non ogni comportamento (o omissione) del privato deve essere stigmatizzato, ma occorre una “falsa rappresentazione” dei fatti idonea ad indurre in errore l’Amministrazione, di cui quest’ultima non possa avvedersi nel corso di un’ordinaria istruttoria e che disveli, pertanto, un intento fraudolento o malizioso del richiedente, come tale non meritevole di tutela.
Il privato, pertanto, deve trovarsi in una posizione soggettiva di dolo o colpa grave rispetto alla P.A., che porta ad escludere l’esistenza di alcun suo affidamento.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Pubblichiamo una nota dell'avvocato Stefano Bigolaro sul "decreto salva casa", già pubblicato sul giornale Il dubbio in data 8 ottobre 2024.
Si tratta del Decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, ‘Decreto Salva casa’, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”.
Il provvedimento, convertito con la legge n. 105 dello scorso 24 luglio, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2024.
Nel caso di specie, in un procedimento di autorizzazione paesaggistica, il Comune inviava la richiesta di parere alla Soprintendenza all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO), non certificata (PEC), di un’unità operativa successivamente soppressa.
A distanza di sei anni, la Soprintendenza rendeva un parere negativo.
Il TAR Palermo, in premessa, ha ritenuto applicabile il meccanismo del silenzio-assenso tra PP.AA. di cui all’art. 17-bis l. 241/1990.
Il TAR non ha attribuito importanza al fatto che la Soprintendenza fosse stata interpellata tramite PEO e non PEC.
Ciò che rileva, infatti, è che la comunicazione sia stata inviata ad un indirizzo riferibile alla Soprintendenza, considerato che nessuna norma impone l’utilizzo della PEC per le comunicazioni tra PP.AA., come desumibile dagli artt. 47-48 d.lgs. 82/2005, cd. Codice dell’amministrazione digitale (CAD), mentre la successiva soppressione dell’unità operativa costituisce un fattore organizzativo interno rientrante nell’esclusiva sfera di dominio del destinatario.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Palermo ha affermato che è illegittimo il parere tardivo reso dalla Soprintendenza nell’ambito di un procedimento teso al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, al quale deve infatti considerarsi applicabile il meccanismo del silenzio-assenso tra PP.AA. di cui all’art. 17-bis l. 241/1990.
L’assenso tacito formatosi sulle determinazioni della Soprintendenza non si estende alle autonome valutazioni del Comune, che conserva il potere di valutare la compatibilità dell’intervento in relazione ai profili di propria competenza, non coperti dal silenzio.
Si segnala che secondo altre interpretazioni giurisprudenziali, la tardività del parere avrebbe il solo effetto di derubricarlo ad atto non più vincolante per la P.A. procedente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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