Il TAR Veneto ha affermato che in sede di esame delle domande di condono inerenti ad abusi su aree sottoposte a vincolo, presentate ai sensi della l. 47/1985, il parere espresso dall’Organo preposto alla tutela del vincolo ai sensi dell’art. 32 l. cit. ha natura obbligatoria e vincolante ai fini della definizione del procedimento di condono.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che il silenzio-assenso, nelle ipotesi di istanze di condono edilizio, si forma solo se ne sono presenti tutti i requisiti sostanziali (nel caso di specie, l’Autorità preposta alla tutela del vincolo aveva espresso parere negativo vincolante).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che la demolizione spontanea dell’abuso edilizio comporta l’improcedibilità sopravvenuta del ricorso avverso l’ordine di rimessione in pristino.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 28, co. 2 c.p.a. va interpretato nel senso che – nel giudizio proposto da altri avverso un atto generale o ad effetti inscindibili per una pluralità di destinatari – è inammissibile l’intervento adesivo-dipendente del cointeressato che abbia prestato acquiescenza al provvedimento lesivo; qualora sia pendente innanzi all’Adunanza plenaria un giudizio nel quale si faccia questione di profili di illegittimità di un atto generale regolatorio, avente effetti nei confronti di una intera categoria di operatori economici, è inammissibile l’intervento – innanzi alla medesima Adunanza plenaria – di chi abbia impugnato il medesimo atto con un ricorso ancora pendente innanzi ad un TAR.
Nel caso di specie, l’atto impugnato era una delibera dell’ARERA di approvazione del metodo tariffario idrico per un dato periodo regolatorio.
Il TAR Veneto ricorda che il danno conseguente alla ritardata conclusione del procedimento amministrativo deve essere valutato alla luce della disciplina generale in materia di conclusione del procedimento, per la quale il privato deve dare prova di serietà nella tutela del proprio interesse legittimo ad ottenere il provvedimento espresso.
L’assenza di iniziative da parte del richiedente, infatti, potrebbe indurre a presumere che il decorso del tempo sia sostanzialmente indifferente per il privato, e quindi a rendere infondata la richiesta di risarcimento del danno da ritardo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che il giudicato di annullamento di un provvedimento per vizi formali (quali il difetto di istruttoria o di motivazione), in quanto pacificamente non contiene alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita coinvolto nel provvedimento impugnato, non consente di fondare la pretesa al risarcimento del danno, o, per meglio dire, non può costituire il presupposto per l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno. Infatti, mentre la caducazione dell’atto per vizi sostanziali vincola la P.A. ad attenersi, nella successiva attività, alla statuizione del giudice, l’annullamento fondato su profili formali non elimina né riduce il potere della stessa di provvedere in ordine allo stesso oggetto dell’atto annullato e lascia ampio il potere in merito alla P.A., con il solo limite negativo di riesercizio nelle stesse caratterizzazioni di cui si è accertata l’illegittimità, sicché non possono ritenersi condizionate o determinate in positivo le scelte della stessa rispetto ad ogni altra possibile motivazione utilizzabile.
Quanto ora affermato circa la portata del giudicato sul difetto di istruttoria vale non solo ai fini della domanda di risarcimento del danno, ma ad ogni ulteriore effetto, proprio perché non contiene l’accertamento sulla spettanza del bene della vita. Pertanto, qualora dopo una sentenza di primo grado che abbia annullato un atto per difetto di istruttoria la P.A. emani un nuovo provvedimento, la portata della sentenza di prime cure è integralmente superata dall’attività amministrativa successiva, esaurendone ogni ipotetica effettualità.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che la domanda risarcitoria (per equivalente) presentata in sede di processo amministrativo deve indicare la lesione del bene della vita del privato; e non può essere accolta se la sentenza consente il pieno soddisfacimento dell’interesse legittimo.
Nel caso di specie, l’oggetto del ricorso era una SCIA inibita tardivamente: l’annullamento del provvedimento negativo consentiva da sé il soddisfacimento degli interessi del privato.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che l’art. 34, co. 3 c.p.a. permette la valutazione della legittimità di un atto anche se il relativo ricorso è venuto meno o, comunque, non è più utile ottenerne l’annullamento.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato di non ravvisare la colpa della P.A. nell’emanazione di un provvedimento illegittimo in presenza di contrasti giurisprudenziali, nonché di forme di discrezionalità.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ricorda i presupposti che devono sussistere per annullare in autotutela un titolo edilizio ottenuto in base a dichiarazioni false, distinguendo tra le false rappresentazioni dei fatti e le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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