Author Archive for: SanVittore

Vincolo apposto successivamente alla opera abusiva da condonare

29 Gen 2026
29 Gennaio 2026

Il TAR Veneto conferma che il condono di un manufatto in area di vincolo è sottoposto al parere favorevole dell’Autorità preposta alla sua tutela; questo vale anche nel caso in cui il vincolo sia stato apposto dopo la realizzazione del fabbricato medesimo.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Rassegna di giurisprudenza in materia di acque e di servizio idrico

29 Gen 2026
29 Gennaio 2026
  1. Le gestioni non conformi del servizio idrico pubblico

Il TAR Catania ha affermato che l’individuazione delle gestioni non conformi del servizio idrico pubblico, destinate a cessare ai sensi dell’art. 172, co. 2 d.lgs. 152/2006, con subentro del gestore unico, deve essere effettuata non già sulla base della delibera ARERA 580/2019/R/IDR, la quale ha ad oggetto, in via esclusiva, la determinazione dei corrispettivi per lo svolgimento di servizi di pubblica utilità (tra cui quello di acquedotto), bensì sulla base del d.lgs. 152/2006, venendo in rilievo una fonte normativa di rango primario che regola in via esclusiva la materia e che non può essere modificata da una deliberazione approvata da ARERA.

La sussistenza di un interesse pubblico di natura idrica non può implicare l’automatica cessazione delle prerogative vantate dai privati sulle acque pubbliche sulla scorta di titoli giuridici ancora validi ed efficaci, non potendo la disciplina di cui all’art. 172, co. 2 cit. trovare applicazione al caso di un esercente un’attività imprenditoriale legittimata da titoli ministeriali e regionali e svolta in favore di alcuni Comuni sulla scorta di contratti di natura commerciale.

Sussiste una differenza sostanziale tra la figura del “gestore grossista”, contemplata da ARERA ai fini tariffari, e quella di fornitore esterno (grossista mero): mentre il “gestore grossista” è il soggetto-gestore che fornisce acqua all’ingrosso (previo affidamento di una porzione del pubblico servizio inerente al servizio idrico integrato) ad altri operatori ricompresi nel medesimo servizio (erogatori/gestori locali) e non direttamente all’utenza domestica (utenti finali); il fornitore di acqua esterno, invece, è quel soggetto che sfrutta acque pubbliche sulla scorta di un titolo diverso dall’affidamento di pubblico servizio (concessione di grande derivazione), che ben può vendere acqua anche a soggetti diversi, restando fuori dal perimetro della regolazione del servizio integrato. La figura del gestore grossista trova collocazione nell’ambito del servizio integrato (acquedotto), in tutti quei casi in cui vi sia una distinzione tra le attività svolte dai vari soggetti che hanno in cogestione il pubblico servizio idrico, essendo riservata, ad uno di essi, la distribuzione con fatturazione all’utente finale mentre, ad altri, la gestione della rete a monte (captazione e/o adduzione); diversamente, nel caso del fornitore esterno viene in rilievo un soggetto non regolato.

La circostanza che un imprenditore, titolare del diritto allo sfruttamento di una sorgente pubblica sulla base di una autorizzazione o concessione, ne tragga un vantaggio economico in maniera continuativa per tutto il periodo di validità del titolo, non rappresenta un elemento sintomatico di una “gestione difforme” di un pubblico servizio, dovendosi piuttosto ritenere che esso sia un elemento fisiologico dell’attività di impresa svolta dal privato, la quale non integra una gestione, in affidamento, di un pubblico servizio, né sul piano del titolo legittimante (concessioni/autorizzazioni di Enti pubblici ministeriali/regionali), né su quello della finalità perseguita (adempimento a contratti di fornitura di diritto privato).

L’attività di common carriage si risolve nell’uso condiviso di reti idriche (condotte, adduttrici, impianti) tra il proprietario delle medesime e un soggetto terzo, dietro pagamento di un corrispettivo per il loro utilizzo.

sent. TAR Catania n. 3133-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

     2. Conflitti tra il Comune e l’Ente di governo dell’ATO

Il TAR Napoli ha affermato che il Comune che partecipa obbligatoriamente all’Ente di governo dell’ambito territoriale ottimale (ATO) del servizio idrico integrato non è, di regola, legittimato a impugnare le deliberazioni adottate dall’Ente medesimo, di cui fa parte, poiché il processo amministrativo è preordinato alla risoluzione di controversie intersoggettive e non di conflitti interorganici. Tale legittimazione può essere riconosciuta solo in via eccezionale, ove siano dedotte violazioni procedurali direttamente lesive dello ius ad officium o delle facoltà partecipative del Comune all’interno dell’Ente, restando invece inammissibile l’impugnazione fondata su censure attinenti esclusivamente al contenuto sostanziale delle determinazioni assunte.

sent. TAR Napoli n. 7915-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

    3. La VIA e le linee guida dell’Autorità di bacino

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che in tema di tutela dell’ambiente, il provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) non costituisce un mero atto tecnico di gestione o di amministrazione in senso stretto, bensì un provvedimento con cui la P.A. esercita una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo. Tale funzione comporta un’amplissima discrezionalità nell’apprezzamento e nella ponderazione della molteplicità degli interessi pubblici e privati contrapposti, con particolare riferimento al corretto uso del territorio. Ne consegue che il giudizio di compatibilità ambientale è insindacabile nel merito in sede giudiziale, restando il sindacato del giudice limitato alle ipotesi di manifesta illogicità, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria o violazione di legge.

La nozione di “linee guida” (quale la Direttiva Derivazioni della Conferenza istituzionale permanente delle Alpi Orientali) non è equiparabile a quella di meri “parametri suppletivi” utilizzabili solo per colmare eventuali lacune della pianificazione. Esse integrano un criterio di giudizio elevato, delineando raccomandazioni di comportamento che informano la valutazione di compatibilità ambientale anche in assenza di lacune. Per le istanze di concessione pregresse ancora in fase istruttoria, tali prescrizioni assumono rilievo come parametri di cui l’Autorità deve necessariamente tener conto, potendo quest’ultima ricorrere anche a criteri più rigorosi di quelli indicati nelle linee guida stesse per il perseguimento della massima tutela del corpo idrico.

sent. TSAP n. 234-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

    4. Autorizzazione idraulica in sanatoria e questioni di giurisdizione

Il TAR Veneto ha affermato che spetta al TSAP conoscere dell’impugnazione del diniego di autorizzazione idraulica in sanatoria, irrogato dalla Regione, per essere il fabbricato costruito a ridosso della sponda di un fiume e, quindi, in violazione della fascia di rispetto idraulica.

Sentenza TAR Veneto 1750 del 2025

Post di Alberto Antico – avvocato

    5. Prescrizione dell’indennità da occupazione “sine titulo” di bene del demanio idrico

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, in materia di demanio idrico, l’art. 93 r.d. 523/1904 impone l’obbligo di preventiva autorizzazione amministrativa per qualsiasi opera realizzata nell’alveo dei corsi d’acqua pubblici e nelle relative pertinenze, a prescindere dalla natura, consistenza, finalità o carattere turistico-ricreativo dell’intervento. Tale obbligo ha portata generale ed autonoma rispetto ai successivi artt. 96 e 97, che disciplinano rispettivamente le opere vietate in modo assoluto e quelle assentibili a condizioni, senza escludere l’assoggettamento al nulla osta idraulico di tutte le altre opere interferenti con l’alveo. L’esecuzione di interventi in assenza della prescritta autorizzazione legittima l’esercizio del potere di ordinare la rimessione in pristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 378 l. 2248/1865, all. F, con onere di ripristino a carico del soggetto che ha realizzato le opere, anche se fosse una P.A.

La realizzazione di percorsi attrezzati, strutture o infrastrutture destinate alla fruizione turistica o naturalistica all’interno o in attraversamento degli alvei di corsi d’acqua pubblici, ai sensi dell’art. 93 cit. richiede la preventiva verifica della sicurezza idraulica e della stabilità delle sponde, da effettuarsi mediante un’idonea istruttoria tecnica e previo rilascio dell’autorizzazione idraulica. In mancanza di tale presupposto, e ricorrendo le condizioni di pericolo per l’incolumità pubblica, è legittima l’adozione dei provvedimenti inibitori e ripristinatori, ivi compresa la diffida a impedire la fruizione dei percorsi, anche ai sensi dell’art. 378 cit.

La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità del provvedimento con cui l’autorità idraulica ordina il ripristino dello stato dei luoghi e vieta la fruizione di opere abusive su demanio idrico, qualora risulti che il contenuto dell’atto sia vincolato dall’assenza della prescritta autorizzazione idraulica e dalla comprovata sussistenza di condizioni di pericolo, non potendo il provvedimento avere contenuto diverso ai sensi dell’art. 21-octies, co. 2 l. 241/1990.

sent. TSAP n. 217-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

L’ANAC sulle opere pubbliche a cura e spese del privato per interventi urbanistico-edilizi: quando si applica il Codice dei Contratti pubblici

28 Gen 2026
28 Gennaio 2026

ANAC: Opere pubbliche a cura e spese del privato per interventi urbanistico-edilizi. Quando si applica il Codice del Contratti.

Post di Daniele Iselle

Legge sulla sicurezza delle attività subacquee

28 Gen 2026
28 Gennaio 2026

Con la l. 26 gennaio 2026, n. 9 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 21 del 27.01.2026), in vigore dall’11.02.2026, sono state approvate disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee.

La legge è consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-01-27&atto.codiceRedazionale=26G00024&elenco30giorni=false.

Post di Alberto Antico – avvocato

Si riaprono i termini dei condoni edilizi?

28 Gen 2026
28 Gennaio 2026

È notizia di queste ultime ore che, nell’esame del disegno di legge di conversione del d.l. 200/2025, cd. Milleproroghe 2026, siano stati presentati dalla maggioranza di governo alcuni emendamenti che mirano a riaprire i termini dei condoni.

Uno o più emendamenti mirino in ultima istanza a riscrivere il comma 26 dell’art. 32 d.l. 269/2003, sostituendolo con una disposizione del seguente tenore: “26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'Allegato 1, Tipologie da 1. a 6., nell'ambito dell'intero territorio nazionale, purché non rientrino nei casi di insuscettibilità assoluta di sanatoria previsti dal comma 27 del presente articolo e fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per gli immobili situati in aree soggette a vincolo. Ai fini della sanatoria, per le costruzioni in zona sismica, rimane, in ogni caso, ferma la necessità che l’intervento risulti conforme alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche vigenti sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento del rilascio del titolo in sanatoria. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni devono adottare una legge di attuazione del presente comma con la quale sono determinate le possibilità̀, le condizioni e le modalità̀ per l'ammissibilità̀ a sanatoria delle predette tipologie di abuso edilizio”.

Post di Dario Meneguzzo – avvocato

L’autorizzazione unica per le rinnovabili deve essere volturabile

28 Gen 2026
28 Gennaio 2026

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha annullato una norma regolamentare siciliana che imponeva al richiedente l’autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di assumere nei confronti della P.A. l’obbligo della realizzazione diretta dell’impianto, escludendo la possibilità di voltura dell’autorizzazione, in quanto introduceva una restrizione nei rapporti tra gli operatori privati che non trova giustificazione nella legislazione nazionale e regionale ed era, pertanto, illegittima per violazione dei principi di semplificazione, di diffusione delle fonti di energia rinnovabile, di libertà di stabilimento e della concorrenza.

Post di Alberto Antico – avvocato

Obbligo di cessione gratuita o monetizzazione dell’energia elettrica da parte dei concessionari di grandi derivazioni idroelettriche in Veneto

28 Gen 2026
28 Gennaio 2026

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, in tema di obbligo di cessione gratuita o monetizzazione dell’energia elettrica da parte dei concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, il termine del 30 aprile previsto dagli artt. 2 e 3 l.r. Veneto 27/2020 per l’adozione della delibera regionale ha natura ordinatoria e non perentoria, in difetto di una espressa qualificazione normativa: il suo superamento non determina la perdita del potere, né la nullità degli atti adottati tardivamente.

La richiesta regionale di pagamento dell’importo dovuto per la monetizzazione dell’energia gratuita è sufficientemente motivata quando indichi l’applicazione della formula vincolata prevista dall’art. 3, co. 2 e 3 l.r. Veneto 27/2020 e i dati tecnici (quantità di energia immessa e prezzi zonali orari) forniti da Terna e GME, non residuando alcun margine di discrezionalità amministrativa nella determinazione del quantum.

Il meccanismo di compensazione a due vie previsto dall’art. 15‑bis d.l. 4/2022, come convertito nella l. 25/2022, ha finalità emergenziali e un campo di applicazione distinto rispetto alla disciplina regionale sulla monetizzazione dell’energia gratuita: esso non incide sulla determinazione del controvalore dell’energia non ceduta ai sensi dell’art. 3 l.r. Veneto 27/2020, né può condizionare la legittimità della relativa formula di calcolo.

L’obbligo di cessione gratuita di 220 kWh per kW di potenza nominale media, previsto dall’art. 12, co. 1‑quinquies d.lgs. 79/1999, come attuato dalle leggi regionali, si applica a tutte le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, senza distinzione tra concessioni scadute, in proroga o ancora in corso di validità. La disciplina dell’art. 12 cit. e delle leggi regionali attuative, che impongono ai concessionari idroelettrici la cessione gratuita o la monetizzazione dell’energia, non viola gli artt. 3, 41, 42 e 117 Cost., trattandosi di onere giustificato dalla natura demaniale della risorsa idrica e dalle finalità solidaristiche e perequative della norma, rientrante nella discrezionalità legislativa anche con effetti retroattivi impropri.

È legittima la scelta del legislatore regionale di determinare il valore dell’energia non ritirata mediante riferimento al prezzo zonale orario, trattandosi di criterio coerente con le condizioni di mercato e con la disponibilità dell’energia da parte del concessionario, nonché già adottato da altre regioni e ritenuto non irragionevole dalla giurisprudenza.

Post di Alberto Antico – avvocato

Le aree idonee per gli impianti di produzione di energie rinnovabili, in vigenza del d.lgs. 199/2021

28 Gen 2026
28 Gennaio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, nell’ambito dell’art. 20, co. 8 d.lgs. 199/2021, la lettera c-ter e la lettera c-quater si pongono in termini di completa autonomia o alternatività e non in termini di concorrenza necessaria. Pertanto l’area deve considerarsi idonea se rispetta i requisiti della lett. c-ter oppure, nel solo caso di mancata applicazione di quest’ultima norma, della lett. c-quater, senza necessità di cumulo dei requisiti previsti dalle due norme, con conseguente ampliamento dell’ambito delle aree idonee. Specularmente, l’eventuale non operatività della lett. c-quater non esclude l’autorizzabilità dell’opera ai sensi della lett. c-ter.

Con l’introduzione - ad opera dell’art. 6, co. 1, lett. a d.l. 50/2022, come convertito dalla l. 91/2022 – della più volte citata lett. c-quater il legislatore, nell’ottica di favor per l’istallazione degli impianti di energie rinnovabili, ha voluto estendere le aree legislativamente qualificate idonee, aggiungendo a terreni già caratterizzati dalla presenza di insediamenti produttivi di vario genere (contemplate nelle precedenti lett. da a a c-ter), anche le superfici non ancora modificate da attività antropiche.

L’art. 20 d.lgs. 199/2021 risulta oggi abrogato dal d.lgs. 190/2024.

Post di Alberto Antico – avvocato

Vincolo idrogeologico e autorizzazioni commerciali

28 Gen 2026
28 Gennaio 2026

Il TAR Veneto evidenzia come il vincolo idrogeologico imposto su un’area prevalga sulle eventuali autorizzazioni commerciali rilasciate per la medesima; e infatti, queste ultime non possono autorizzare lo svolgimento di attività o la realizzazione di opere in contrasto con il primo.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Rassegna di giurisprudenza in materia processuale

28 Gen 2026
28 Gennaio 2026
  1. In materia di rito elettorale

Il Consiglio di Stato ha affermato che la qualità di controinteressato va individuata non in rapporto a esigenze processuali, bensì in seguito al riconoscimento di un interesse analogo e contrario a quello che legittima la proposizione del ricorso (cd. elemento sostanziale) e alla circostanza che il provvedimento impugnato riguardi nominativamente un soggetto determinato, esplicitamente menzionato, o comunque sempre agevolmente individuabile (cd. elemento formale), il quale abbia un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione del provvedimento.

Il ricorso elettorale è ammissibile se notificato, oltre che alla P.A. resistente, ad almeno uno dei controinteressati, come claris verbis evincibile dall’art. 130, co. 3, lett. c c.p.a. La notifica prescritta da tale disposto normativo alle altre parti che vi hanno interesse non va infatti intesa nel senso di prevedere dei legittimati passivi necessari, diversi ed ulteriori rispetto ai controinteressati. Per rendere possibile la partecipazione al giudizio degli altri controinteressati, va successivamente disposta l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 49, co. 1 c.p.a., da intendersi richiamato dall’art. 130, co. 3 c.p.a, avuto riguardo alla rilevanza costituzionale del principio del contraddittorio ex art.  111 Cost.

L’art. 130, co. 3, lett. c c.p.a., nel fare riferimento alle “parti che vi hanno interesse”, privilegia il cd. elemento sostanziale nell’identificazione dei controinteressati, a prescindere quindi dal cd. elemento formale. Pertanto, i controinteressati nel giudizio elettorale sono i candidati proclamati eletti, direttamente e immediatamente pregiudicati dall’accoglimento del ricorso, in quanto destinati a perdere il loro ufficio.

Nel giudizio elettorale, riferito alle elezioni amministrative, la notifica effettuata soltanto nei confronti del Comune non è sufficiente alla regolare instaurazione del giudizio, richiedendosi quella di notifica del ricorso ad “almeno un controinteressato”, laddove l’Ente locale è parte necessaria del giudizio in qualità di parte resistente, dovendo l’individuazione della P.A., cui compete detta qualità, essere effettuata non in base al criterio dell’imputazione formale degli atti contestati, bensì a quello dell’imputazione dei risultati della consultazione elettorale.

Nell’ipotesi in cui in primo grado non sia disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati nel giudizio elettorale - da identificarsi anche nei Consiglieri comunali eletti nella stessa lista collegata al candidato Sindaco, i quali (nel caso di un Comune con meno di 15.000 abitanti) venendo meno l’elezione del Sindaco, sarebbero dichiarati decaduti dalla carica di Consigliere - la sentenza di prime cure va annullata per difetto di integrità del contraddittorio, con rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, co. 1 c.p.a.

sent. CdS n. 9452-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

     2. Revocazione ed erroneo assorbimento di una questione di diritto

Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4 c.p.c., l’errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione deve rispondere a tre requisiti: i) deve derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio; ii) deve attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; iii) deve sussistere un nesso causale diretto tra l’errore e la decisione finale.

L’eventuale erroneo assorbimento di una questione di diritto da parte del giudice (nella specie, circa l’operatività di una disposizione comunitaria alla vicenda oggetto di giudizio) è estraneo all’alveo applicativo della revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c., in quanto l’eventuale omessa valutazione della portata autonoma di una norma integra un errore di diritto, investendo per sua natura l’attività valutativa ed interpretativa del giudice.

La revocazione per omessa pronuncia è ammessa solo se deriva da un errore di fatto revocatorio, inteso come svista materiale nella lettura degli atti. Tale vizio si configura quando il giudice omette di esaminare un motivo di ricorso non per una scelta giuridica, ma per l’erronea convinzione che quel motivo non sia mai stato proposto, nonostante la sua palese presenza nel ricorso. L’omessa pronuncia, pur configurando tipicamente una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. (configurando così un errore di diritto), può trarre origine da un errore di fatto revocatorio. Ciò si verifica qualora il giudice, nonostante la consapevolezza del dovere decisionale, ometta materialmente la statuizione a causa di una svista percettiva. Tale errore deve risultare in modo inequivocabile dal corpo della sentenza, individuando nella motivazione il luogo privilegiato di emersione del vizio revocatorio rispetto al motivo proposto.

sent. CdS n. 9918-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

     3. La revocazione per falsità della prova documentale

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’azione per revocazione ai sensi dell’art. 395, co. 1, n. 2 c.p.c., basata sul presupposto della falsità di una prova documentale, è inammissibile qualora la falsità non sia stata preventivamente accertata con sentenza passata in giudicato o riconosciuta dalla parte avvantaggiata. Pertanto, l’avvenuto avvio di un procedimento penale che si sia concluso con una sentenza di assoluzione di primo grado (nella specie, perché il fatto non costituisce reato) non integra i presupposti della «prova dichiarata falsa», né può essere strumentalmente utilizzato per riesumare vizi di revocazione diversi (come l’errore di fatto) i cui termini di proposizione siano irrimediabilmente scaduti.

L’accertamento della falsità non può essere demandato al giudice della revocazione stessa.

La falsità riconosciuta dopo la sentenza non può consistere nella valutazione del contenuto di una deposizione testimoniale, ovvero delle dichiarazioni spontanee rese dall’imputato (che non sia parte avvantaggiata del falso).

sent. CdS n. 8774-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

4. L’azione risarcitoria nei confronti della P.A., connotata da “incertezza eventistica” rispetto alla spettanza del bene della vita

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che, qualora la domanda del ricorrente abbia ad oggetto il danno-evento costituito dal mancato conseguimento del bene della vita finale e non già quello per perdita di chance per la definitiva perdita della possibilità di raggiungerlo e, dopo l’annullamento dell’atto, alla P.A. sia oggettivamente impedita la riedizione del potere amministrativo, in ragione del quadro di irrisolvibile «incertezza eventistica», e, conseguentemente, della impossibilità di formulare in nuce il giudizio di spettanza del bene della vita, la domanda risarcitoria non può essere accolta.

sent. TAR Roma n. 8785-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

    5. L’azione risarcitoria nel processo amministrativo

Il Consiglio di Stato ha affermato che la riproposizione di una domanda risarcitoria che consegue alla vittoriosa azione impugnatoria (nella specie, avverso l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione) deve rispettare il termine decadenziale stabilito dall’art. 30, co. 5 c.p.a., di 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento del provvedimento illegittimo.

La declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria (nella specie, in quanto proposta con semplice memoria non notificata alla controparte) non ne preclude la successiva riproposizione atteso che, nel processo amministrativo, il giudicato non si forma sulle questioni processuali.

sent. CdS n. 8609-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

     6. Vicinitas: il CGARS consiglia prudenza nel negare l’interesse ad agire avverso il titolo edilizio ottenuto dal vicino

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che la distinzione tra legittimazione e interesse ad agire consente al giudice di escludere dal novero del giuridicamente rilevante, nonché dall’ambito di meritevolezza della tutela, gli interessi oggettivamente del tutto inconsistenti, in quanto meramente “emulativi, “abietti o futili” ovvero “estorsivi” (cioè volti soltanto a imporre una transazione alla controparte, perché privi di satisfattività per la parte che agisce).

Detta distinzione, viceversa, non deve né può essere utilizzata per sovrapporre la soggettiva ofelimità (percezione dell’utilità) del giudicante a quella – unica rilevante – delle parti, la cui valutazione non postula alcuna condivisione da parte del giudice, ma solo una verifica estrinseca della configurabilità di tale interesse.

All’esito, il Consiglio – in un contenzioso avente ad oggetto l’impugnazione del titolo edilizio ottenuto dal vicino – ha riformato la sentenza di prime cure che, pur non negando in assoluto che il pregiudizio concretante l’interesse ad agire possa essere rinvenuto anche nella compromissione della pregressa godibilità della visuale o del panorama, aveva sostenuto l’inesistenza nella fattispecie del pregiudizio in parola, alla luce della distanza di circa 60 metri intercorrente tra la proprietà degli appellanti e la contestata edificazione, e delle dimensioni in altezza di quest’ultima.

sent. CGARS n. 1011-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

     7. L’occupazione sine titulo di fondi da parte della P.A. con collettori fognari: questioni di giurisdizione

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che spetta alla giurisdizione del Tribunale regionale delle acque pubbliche (TRAP) la controversia con cui il proprietario di fondi occupati da collettori fognari - a fronte di un’acquisizione sanante parziale ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 - agisca per ottenere la restituzione delle restanti aree previa rimozione dei manufatti (riduzione in pristino) o, in subordine, la condanna della P.A. alla loro regolarizzazione.

Infatti, mentre appartiene alla giurisdizione di legittimità del TSAP la cognizione sui vizi del provvedimento di acquisizione effettivamente adottato; le domande volte a far cessare un’occupazione di fatto (anche se mediante rimozione di tubazioni dismesse o in uso) riguardano una lesione di diritti soggettivi derivante dall’esecuzione di opere idrauliche di pertinenza del TRAP, la cui cognizione ha carattere onnicomprensivo e prescinde dalla legittimità del titolo dell’occupazione, estendendosi a ogni pretesa restitutoria o risarcitoria inerente ai fondi interessati dalle infrastrutture idriche.

sent. TSAP n. 230-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

8. Processo (amministrativo) e morte del rappresentante legale di una persona giuridica

Il Consiglio di Stato ha affermato che la morte del rappresentante legale di una persona giuridica non determina l’interruzione del processo, in quanto quest’ultima si verifica solo per la rappresentanza delle persone che non hanno il libero esercizio dei diritti (rappresentanza in senso proprio) e di fonte legale, mentre non si applica ai casi di rappresentanza volontaria né a quelli d’immedesimazione organica, tra cui rientra quello del legale rappresentante della persona giuridica, per la quale solo la cancellazione della società dal registro delle imprese è causa di interruzione del processo.

sent. CdS n. 10414-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

    9. Legittimazione di un comitato spontaneo ad agire (avverso una variante urbanistica)

Il TRGA Trento ha affermato che, ai fini del riconoscimento della legittimazione ad agire ai comitati spontanei nei confronti di provvedimenti amministrativi ritenuti lesivi di interessi di carattere collettivo o diffuso, debbono concorrere le seguenti condizioni: i) sussistenza di una previsione statutaria che qualifichi l’obiettivo di protezione come compito istituzionale dell’ente; ii) dimostrazione di avere consistenza organizzativa, adeguata rappresentatività e collegamento stabile con il territorio ove svolge l’attività di tutela degli interessi collettivi o diffusi; iii) dimostrazione di aver svolto la propria attività per le finalità statutarie per un certo arco temporale. In ogni caso, la legittimazione processuale dei comitati spontanei non può essere riconosciuta in ragione della partecipazione del comitato al procedimento amministrativo, poiché la natura delle situazioni giuridiche soggettive non muta per effetto dell’intervento di fatto nel procedimento.

Al fine dell’impugnazione di una variante urbanistica, il criterio della vicinitas si deve accompagnare alla dimostrazione del pregiudizio concreto e attuale derivante dall’azione amministrativa, occorrendo specificare - con riferimento alla situazione concreta e fattuale - in quale misura e con quali modalità il provvedimento impugnato incida sulla posizione sostanziale dedotta in causa, determinandone una lesione concreta, immediata e attuale. Tale pregiudizio può ricavarsi dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso ed è suscettibile di essere precisato e comprovato nel corso del processo.

sent. TRGA Trento n. 197-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

10. Il difetto di legittimazione a ricorrere innanzi al G.A., eccepito dalla P.A. in un suo atto e non dal suo difensore

Il Consiglio di Stato ha affermato che va annullata, con rinvio al giudice di primo grado ex art. 105, co. 1 c.p.a., la sentenza che abbia dichiarato l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, senza sollecitare sul punto il necessario contraddittorio ai sensi dell’art. 73, co. 3 c.p.a., anche nel caso in cui l’eccezione sia contenuta in una relazione della P.A., ma non sia stata fatta propria ritualmente dal difensore titolare dello ius postulandi.

Le domande ed eccezioni (com’è appunto quella di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva) che siano contenute in uno scritto di parte diretto al patrocinatore, e non siano da quest’ultimo sottoposte al giudice, non possono ritenersi ritualmente introdotte nel giudizio, con la conseguenza che, laddove effettivamente considerate dal giudice, esse devono considerarsi come rilevate ex officio.

sent. CdS n. 9011-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

     11. Provvedimento sopravvenuto in pendenza del giudizio amministrativo

Il Consiglio di Stato ha affermato che è nulla, per difetto assoluto di motivazione, la sentenza del giudice di primo grado che, in presenza di un provvedimento sopravvenuto della P.A. in esecuzione di un’ordinanza cautelare (nella specie, del Consiglio di Stato), rigetti il gravame pervenendo nella sostanza ad una declaratoria di improcedibilità ed ometta di esaminare i motivi rivolti contro il provvedimento originario; in tal caso sussistono i presupposti per la rimessione della causa al giudice di primo grado ex art. 105, co. 1 c.p.a.

L’annullamento con rinvio può essere disposto anche in mancanza di specifico avviso ai sensi dell’art. 73, co. 3 c.p.a., poiché un simile esito non consegue a una questione rilevata d’ufficio, ma all’accoglimento della questione dedotta dall’appellante, cui si ritenga di applicare la conseguente disciplina processuale; nonché anche laddove l’appellante abbia chiesto di accertare la fondatezza del ricorso nel merito nel solo grado di appello, poiché il giudice che accolga il motivo di gravame condizionante il regime dell’azione non è vincolato al petitum della parte in relazione alle conseguenze processuali di tale accoglimento.

sent. CdS n. 9134-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

12. Il giudizio di revocazione

Il Consiglio di Stato ha affermato che il giudizio di revocazione si articola in due fasi: quella rescindente, volta a verificare se il ricorso è ammissibile e se sussiste una delle cause legali tipiche di revocazione (in caso di positivo riscontro, la sentenza viene rescissa, ossia revocata); quella rescissoria, meramente eventuale, che consegue ad una pronuncia (necessariamente positiva) circa la sussistenza della causa di revocazione invocata. In questa seconda fase viene in rilievo l’obbligo per il giudice di rinnovare il giudizio, emendandolo del vizio o dei vizi che avevano afflitto quello precedente.

Nel giudizio di revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4 c.p.c. il giudice, una volta verificato tale errore, deve valutarne la decisività sulla base del solo contenuto della sentenza impugnata, cioè operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l’affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa. Solo ove tale accertamento dia esito positivo, nel senso che la sentenza impugnata risulti in tal modo priva della sua base logico-giuridica, egli dovrà procedere alla fase rescissoria, attraverso un rinnovato esame della controversia, che tenga conto dell’emendamento eseguito.

 È inammissibile il ricorso per revocazione laddove non venga in rilievo una svista materiale, ma una precisa opzione processuale da parte del giudice del gravame, che non è possibile sottoporre nuovamente a critica, diversamente operandosi una terza disamina del merito della controversia, esclusa dall’attuale sistema ordinamentale, che limita lo strumento della revocazione a precise e tassative ipotesi di legge.

Nel caso di specie, la sentenza di prime cure aveva annullato un concorso bandito da un Comune per l’assunzione del comandante della polizia municipale, avuto tra l’altro riguardo all’incompatibilità di uno dei commissari per “grave inimicizia” con il ricorrente. Il giudice d’appello ha affermato che il ricorrente stesso non aveva dimostrato che le denunce sarebbero state reciproche, essendosi limitato a richiamare una congerie di documenti depositati nel giudizio di appello, non ammissibili ex art. 104, co. 2 c.p.a., in quanto non potevano ritenersi indispensabili ai fini della decisione, considerata la loro mole, e considerato, altresì, che la parte non aveva provveduto a dettagliarne il deposito, indicando quali, tra di essi, fosse davvero rilevante al fine di introdurre elementi di prova di quanto affermato.

sent. CdS n. 8686-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

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