Il TAR Veneto ha condannato un Comune, a titolo di responsabilità precontrattuale, a risarcire ad ATER i costi sostenuti per bonificare un terreno ceduto dal primo alla seconda per la realizzazione di case popolari.
Il Comune era ben consapevole delle criticità connesse all’inquinamento dell’area, avendo in precedenza commissionato appositi studi al riguardo, sicché era tenuto, nel rispetto degli obblighi minimi di protezione e buona fede nella stipulazione del contratto, a informare ATER della situazione in cui versava il terreno e della necessità di eseguire i necessari interventi di bonifica.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. afferma che per vantare un diritto al contributo pubblico – nella fattispecie per opere teatrali – occorre dimostrare una posizione di qualificato affidamento che, nel caso di specie, era insussistente.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Nel parere su istanza di accesso civico del 7 gennaio 2022, che si allega, il Garante della privacy ha affermato la legittimità di un diniego di accesso civico generalizzato, avanzata da un privato al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, volto ad ottenere l’ostensione del curriculum vitae e della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina di settore (all. I del d.m. 11/4/2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) per effettuare le verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro previste dall’art. 71, co. 11 d.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (e più specificamente riportate nell’allegato VII del citato decreto).
Il Garante, citando le Linee guida ANAC in materia di accesso civico, che parimenti si allegano, ha affermato che un eventuale riconoscimento dell’accesso civico generalizzato alla documentazione oggetto dell’istanza, unita alla generale conoscenza e al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico avrebbe potuto arrecare ai soggetti controinteressati un pregiudizio concreto alla protezione dei relativi dati personali.
Resta in ogni caso ferma la possibilità che i dati personali per i quali sia stato negato l’accesso civico possano essere resi ostensibili, laddove il soggetto istante, riformulando eventualmente l’istanza ai sensi della diversa disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 ss. l. 241/1990), motivi nella richiesta l’esistenza di un interesse “qualificato” e la P.A. ritenga sussistere, alla luce di quanto riportato dal soggetto istante, un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso che possa per altro verso consentire l’ostensione della documentazione richiesta.
In materia, si ricordino anche gli obblighi pubblicitari – che potrebbero legittimare un accesso civico semplice – posti dal d.lgs. 33/2013 per gli amministratori, i funzionari e i collaboratori delle PP.AA., in particolare agli artt. 14 (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali), 15 (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza) e 15-bis (Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate).
Nel caso di specie, il privato impugnava – invocando l’intervenuta prescrizione – la sanzione amministrativa pecuniaria di € 11.000,00, spiccata dal Comune per aver realizzato, senza titolo abilitativo, un manufatto destinato all’alloggiamento di una centrale termica.
Il TAR Veneto ha affermato che la regola della prescrizione quinquennale propria delle sanzioni amministrative ex art. 28 l. 689/1981 trova applicazione anche agli illeciti amministrativi puniti con la sanzione pecuniaria dalla normativa urbanistico-edilizia.
Non può considerarsi utile ai fini interruttivi della prescrizione, ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c., l’instaurazione del giudizio amministrativo, poiché questa circostanza è idonea ad interrompere la prescrizione soltanto se la causa è promossa dal creditore, ma non se attivata dal debitore per contestare la sussistenza del presunto debito.
L’effetto interruttivo della prescrizione si potrebbe riconoscere all’atto di costituzione in giudizio del creditore, laddove contenente l’affermazione del proprio diritto e la domanda di rigetto della pretesa altrui (nel caso di specie il Comune però non si era costituito).
Se, infatti, il creditore convenuto nel giudizio promosso dal debitore si costituisce formulando una domanda comunque tendente all’affermazione del proprio diritto (e in tale categoria va compresa certamente anche la mera richiesta di rigetto della domanda altrui), con ciò compie un’attività processuale rientrante nella fattispecie astratta prevista dall’art. 2943, co. 2 c.c., e pertanto, ai sensi dell’art. 2945, co. 2 c.c., la prescrizione non corre fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che possono essere qualificati come “acque pubbliche” solo i fiumi e i torrenti, ovvero quelle rogge iscritte negli Elenchi delle Acque Pubbliche; il trasferimento delle competenze dalla Regione ai Consorzi di Bonifica relativamente ad una roggia non è sufficiente a qualificarla come acqua pubblica.
Ne consegue che ad una roggia “non pubblica” non è applicabile né il vincolo idraulico di cui al r.d. n. 523/1904 né il vincolo paesaggistico come esteso dal cd. decreto Galasso.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto rileva che il Regolamento comunale di Polizia Urbana non risulta superato dal Regolamento COSAP, il quale ha ad oggetto solamente l’occupazione di spazi e aree pubblici, e che potrebbe benissimo essere integrato da normative settoriali che identificano le modalità con cui occupare lo spazio pubblico (in particolare se tali normative assumono una rilevanza lato sensu paesaggistica).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che, nell’ipotesi di provvedimenti plurimotivati, la legittimità anche di uno solo dei motivi alla base è sufficiente a sorreggerlo, mentre l’illegittimità di uno solo o più non è sufficiente ad invalidarlo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Consiglio di Stato afferma che anche le stazioni radio base devono rispettare le distanze imposte dal Codice della strada, dato che la ratio della normativa è quella di garantire la sicurezza stradale e, perciò, si applica anche alle opere di urbanizzazione in esame.
Si evidenzia, tuttavia, che sul punto sembra permanere anche un filone giurisprudenziale (minoritario) che esclude l’applicazione della prefata normativa stradale alle antenne radio.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. Veneto afferma che nella conferenza di servizi, sia asincrona sia sincrona, il parere negativo espresso da una delle Amministrazioni coinvolte non deve essere necessariamente reiterato e, quindi, riconfermato in maniera esplicita nel corso delle varie sedute. Al contrario, esso si intende implicitamente riconfermato, salvo parere di segno contrario (positivo) reso in seno ad una riunione successiva.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che, nell’ipotesi di mancata comunicazione di avvio del procedimento, l’atto amministrativo non è annullabile se il contenuto non sarebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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