Con la l. 18 novembre 2024, n. 171 (pubblicata in G.U. n. 276 del 25.11.2024), entrata in vigore il 26.11.2024, il Parlamento ha convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria.
Il T.A.R. Veneto ripercorre la natura giuridica degli oneri di urbanizzazione, ricordando che gli stessi vanno corrisposti in base ai valori tabellari vigenti al momento del rilascio dei titoli edilizi, anche quando questi si riferiscono ad una Piano di lottizzazione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che il provvedimento con cui viene comunicata la somma dovuta per il contributo di concessione, riguardando una prestazione patrimoniale di diritto pubblico, deve essere motivato in merito ai criteri seguiti e alla ragioni che hanno determinato il calcolo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 16, co. 10 d.P.R. 380/2001 deve essere interpretato nel senso che, in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, il costo di costruzione è dovuto solo qualora le opere medesime richiedano il permesso di costruire, in conformità a quanto previsto dall’art. 10, co. 1, lett. c d.P.R. cit.; il costo di costruzione non deve essere corrisposto per gli interventi di ristrutturazione realizzabili con SCIA.
Inoltre, per le opere di ristrutturazione edilizia soggette al PdC, il pagamento degli oneri concessori è dovuto solo nel caso in cui l’intervento abbia determinato un aumento del carico urbanistico.
Nel caso di specie, si discuteva di un intervento che, ferma la destinazione d’uso produttivo-direzionale, trasformava un capannone costituito da uno spazio vuoto dedicato (o dedicabile) interamente alla logistica, mediante la creazione di ambienti chiusi da destinare a uffici e ad attività di tipo direzionale anche accessorio.
Secondo il TAR, che tale riconfigurazione determini un maggiore carico urbanistico rispetto ad un magazzino interamente dedicato a deposito è una circostanza da dimostrare, poiché una maggiore superficie commerciale comporta maggiore capienza e, dunque, anche un maggiore traffico di automezzi per il trasporto delle merci. Non v’è, invece, evidenza che una riduzione dello spazio a ciò dedicato, ma per usi comunque attinenti all’esercizio della suddetta attività, possa generare un maggior afflusso di persone e un più intenso utilizzo delle opere di urbanizzazione esistenti o la necessità di nuove opere.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che l’atto di imposizione del contributo di costruzione non ha natura autoritativa o pubblicistica, con conseguente possibilità per l’Amministrazione di modificarne i contenuti. L’unico suo limite è quello decennale di prescrizione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, se è vero che l’art. 31, co. 11 l.r. Veneto 11/2004 e l’art. 86 l.r. Veneto 61/1985 consentono lo scomputo dal contributo di costruzione sia del valore delle opere di urbanizzazione primaria che secondaria realizzate dal lottizzante e che, dunque, una siffatta previsione all’interno della convenzione accessiva al PUA non sarebbe illegittima, cionondimeno, lo scomputo e, a maggior ragione, la misura dello stesso, non costituiscono un diritto per il lottizzante, essendo tale opzione rimessa all’ampia discrezionalità che connota le scelte di pianificazione e il cui rifiuto il Comune non è onerato di motivare.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, qualora siano già state eseguite le opere di urbanizzazione a scomputo previste in una convenzione di lottizzazione ad opera del dante causa lottizzante, la richiesta di pagamento dei medesimi oneri di urbanizzazione avanzata dal Comune all’avente causa è illegittimo, in quanto privo di giustificazione economica.
Non rileva che la convenzione di lottizzazione, peraltro adempiuta, sia scaduta, ciò non elidendo che il pagamento degli oneri di urbanizzazione sia indebito e ingiustificato ex artt. 2033 e 2041 c.c. nel caso in cui il privato abbia già realizzato in proprio le opere di urbanizzazione con scomputo dei relativi oneri.
Si segnala che la questione è controversa in giurisprudenza, anche in seno al medesimo TAR Veneto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Segnaliamo che l'articolo 10 bis del decreto legge 1 marzo 2022, n. 17, come risultante dal testo coordinato dopo la sua conversione in legge, stabilisce quanto segue:
Art. 10-bis Installazione di impianti a fonti rinnovabili in aree a destinazione industriale
1. In deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti, nelle aree a destinazione industriale e' consentita l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici che coprano una superficie non superiore al 60 per cento dell'area industriale di pertinenza.
2. Gli impianti di cui al comma 1 possono essere installati su strutture di sostegno appositamente realizzate.
Il T.A.R. Veneto ricorda che in ZTO A la demolizione e ricostruzione costituisce un intervento di ristrutturazione edilizia esclusivamente se la ricostruzione è fedele; in caso contrario, infatti, trattasi di nuova costruzione. Analogamente, per ovviare l’obbligo di PUA previsto dall’art. 2 bis c. 1 ter del T.U. edilizia, è necessario che lo strumento urbanistico generale consenta direttamente tale intervento edilizio.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Sardegna ha affermato che le opere di urbanizzazione, con le quali il territorio viene reso idoneo all’uso insediativo previsto dagli strumenti urbanistici, condizionano il rilascio del PdC, in quanto il titolo autorizzatorio è subordinato all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, o alla previsione da parte del Comune della realizzazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all’impegno degli interessati di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento oggetto del PdC (art. 12 d.P.R. 380/2001, cd. T.U. edilizia).
L’intervento dei privati può aversi, pertanto, secondo un duplice schema.
Da un lato, nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione, che esprimono una forma di esercizio consensuale del potere pianificatorio, devono essere previste le opere di urbanizzazione che i lottizzanti si impegnano a realizzare, nonché il termine entro il quale le stesse saranno cedute gratuitamente al Comune (art. 28 l. 1150/1942).
Dall’altro, nelle ipotesi che prescindono da un PdL e da forme convenzionali di regolazione dei rapporti tra privato e P.A., si applica l’art. 16, co. 2 d.P.R. 380/2001.
Tale norma deve ritenersi espressione di un principio di carattere generale del sistema, in virtù del quale beni contraddistinti dall’essere destinati stabilmente ad un pubblico servizio (ossia l’urbanizzazione di una certa area e il suo sfruttamento in conformità agli strumenti di pianificazione) una volta venuti ad esistenza, devono essere acquisiti al patrimonio indisponibile, in modo da garantirne lo stabile asservimento e la destinazione al soddisfacimento delle esigenze della collettività. In questa logica, il legislatore del testo unico ha inteso colmare un vuoto di tutela che contraddistingueva il sistema, posto che la l. 1150/1942 regolamentava esclusivamente l’ipotesi in cui lo strumento convenzionale avesse posto a carico del Comune l’obbligo di acquistare le opere di urbanizzazione e le relative aree di sedime.
Post di Alberto Antico – avvocato
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