Il T.A.R. Veneto ricorda che anche il bosco costituisce un’area soggetta a vincolo paesaggistico che, se rimossa senza il rispetto della normativa vigente, comporta la rimessione in pristino dell’area boschiva.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione del punto A.29 dell’allegato A al d.P.R. 31/2017, che esclude l’acquisizione della previa autorizzazione paesaggistica in caso di ricostruzione di un’opera perita in conformità all’opera originaria quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che l’omessa o imprecisa indicazione dell’area che verrà acquisita di diritto al patrimonio pubblico non costituisce motivo di illegittimità dell’ordinanza di demolizione, essendo l’indicazione dell’area un requisito necessario ai fini dell’acquisizione, che costituisce una distinta misura sanzionatoria.
Il TAR ha precisato che l’acquisizione gratuita dell’immobile abusivo, dell’area di sedime e dell’area ulteriore è rimessa ad un successivo atto da adottarsi all’esito dell’accertata inottemperanza all’ordinanza di demolizione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che a fronte di un abuso edilizio conclamato e rispetto al quale il privato non abbia ottemperato all’ordine di demolizione il Comune non ha discrezionalità nel procedere ai successivi adempimenti prescritti dall’art. 31 d.P.R. 380/2001.
A fronte dell’illecito commesso dal privato e non sanato e della sua perdita di disponibilità delle opere abusive, non vi è dunque alcuno spazio per valutazioni di convenienza discendenti dalla stipulazione di un eventuale accordo urbanistico con il privato non più titolare delle opere abusive.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Deve richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale che, nel fornire l’interpretazione dell’art. 34 d.P.R. 380/2001, consente di individuare i responsabili dell’abuso anche negli attuali proprietari ma non certamente nel condominio che, oltre a non essere né responsabile né proprietario, è un mero ente di gestione, privo di personalità giuridica.
Inoltre, l’art. 1117 c.c. stabilisce che le parti comuni dell’edificio sono oggetto di proprietà comune dei condomini e, pertanto, il provvedimento volto a colpire eventuali abusi concernenti le stesse deve essere indirizzato esclusivamente nei confronti dei singoli condòmini, indipendentemente dal loro coinvolgimento diretto nella realizzazione dell’abuso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie l’originario proprietario, che voleva realizzare un albergo negli anni ‘60, otteneva un’autorizzazione paesaggistica nel marzo 1963 e due licenze di costruzione dal Comune nel maggio 1963 e nel marzo 1969.
Successivamente il privato chiedeva ed otteneva di modificare la tipologia di edificio da realizzare e il Comune rilasciava una licenza nell’agosto 1969 per la realizzazione di un edificio residenziale, poi effettivamente realizzato.
In quest’ultima licenza di costruzione, le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza nel marzo ’63 non erano ribadite.
Nel marzo 2023 – dopo che si erano succeduti diversi proprietari degli appartamenti residenziali – il Comune reinterpretava i titoli edilizi dell’epoca, affermando che il privato avrebbe dovuto rispettare le altezze fissate dall’autorizzazione paesaggistica anche nel realizzare l’edificio residenziale e, pertanto, ordinava di abbassare quest’ultimo di 75 cm (cosa che avrebbe reso inesistente, a fini abitativi, l’ultimo piano).
Il TAR Veneto ha annullato l’ordinanza del Comune, in nome del principio euro-unitario di tutela del legittimo affidamento dei proprietari attuali.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha escluso che il trascorrere del tempo possa legittimare una situazione contra ius o consolidare un affidamento tutelabile alla conservazione dell’opera abusiva oggetto di condono, essendo di contro rinvenibile un ingiustificato mantenimento nel tempo ed utilizzo del bene insuscettibile di sanatoria, a vantaggio del privato e in danno dell’interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha risposto di no: qualora il privato dimostri che l’attività di rimozione aveva luogo in adempimento dell’ordine di ripristino non sospeso in via cautelare, ad essa non può attribuirsi il significato di acquiescenza all’ordine del Comune.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che spetta al G.O. conoscere delle controversie relative alla riscossione delle somme occorse per la cd. esecuzione in danno, venendo in evidenza un’obbligazione di diritto privato che trova esclusivo presupposto nell’inerzia dell’obbligato all’esecuzione dell’ordinanza e nel conseguente esercizio del potere sostitutivo della P.A., senza che sia posto in discussione il provvedimento amministrativo, trattandosi soltanto di accertare il diritto della P.A. al rimborso delle spese sostenute.
Nel caso di specie, il Comune eseguiva coattivamente un’ordinanza di demolizione e inviava un’ordinanza-ingiunzione all’erede, il quale eccepiva il beneficio d’inventario: la controversia spettava in ogni caso al giudice civile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, un’impresa impugnava una diffida comunale a produrre documenti e autorizzazioni (es. S.C. agibilità, certificato di prevenzione incendi, ecc.), avente ad oggetto problematiche ambientali, igienico sanitarie e di sicurezza dell’attività in atto presso il suo insediamento produttivo.
Nelle more del giudizio, l’impresa dichiarava di essere in procinto di trasferire la propria attività in un nuovo sito produttivo, demolendo alcuni dei fabbricati per cui era causa.
Il TAR Veneto ha dichiarato il ricorso improcedibile: nessun interesse è rinvenibile nell’annullamento di una diffida a produrre documenti come quella impugnata (in disparte la sua autonoma, peraltro dubbia, lesività, quindi in disparte l’ammissibilità stessa del ricorso), posto che la diffida riguardava un’attività economica, secondo le allegazioni di parte ricorrente stessa, oggetto di delocalizzazione e previamente esercitata in fabbricati oggetto di demolizione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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