In base alla l.r. Veneto 11/2004, al PAT sono demandate le scelte strategiche di assetto e di sviluppo del territorio comunale, mentre al P.I. è riservata la disciplina puntuale degli interventi di organizzazione e trasformazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, nel caso di discrasie tra la parte normativa e la parte grafica di uno strumento urbanistico, è applicabile la regula iuris secondo cui va data prevalenza alla disposizione normativa rispetto al segno grafico. Trattasi di un indirizzo ermeneutico coerente con il principio gerarchico delle fonti normative e che si affianca a quello per il quale, in ossequio al principio generale di tutela dell’affidamento, in caso di contrasto tra tavole planimetriche allegate allo strumento urbanistico, il dubbio circa la disciplina di piano da applicare ad una determinata area va risolto nel senso meno oneroso per la proprietà.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 48, co. 5 e 5-bis l.r. Veneto 11/2004 si interpretano nel senso che le previsioni del PAT, in quanto aventi comunque funzione di regolamentazione generale della destinazione ed utilizzo dell’ambito territoriale di riferimento, prevalgono oggettivamente sulle previsioni del PRG precedente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. ricorda che le varianti urbanistiche al PRG/PI, al pari dell’approvazione/adozione del PUA, devono essere tempestivamente impugnate nei termini di legge.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che l’onere di dimostrare in modo rigoroso il pregiudizio per la parte conforme spetta al destinatario dell’ordine di demolizione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha annullato un diniego di fiscalizzazione dell’abuso, per non aver il Comune emesso in precedenza il preavviso di rigetto.
In effetti, il privato era riuscito a dimostrare il pregiudizio per la parte conforme, in caso di effettiva demolizione.
Il TAR ha comunque osservato che, decidendo diversamente, si arriverebbe alla non condivisibile conclusione per cui le garanzie partecipative del privato, che ben possono essere del tutto pretermesse nella fase di emanazione dell’ordine demolitorio, non troverebbero adeguata tutela nemmeno nella successiva fase di fiscalizzazione dell’abuso, connotata – a differenza dell’ordine di demolizione – dall’esercizio di una discrezionalità tecnica, volta a verificare se la piana esecuzione dell’ordine demolitorio possa (o no) determinare un pregiudizio statico per le parti regolarmente assentite.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che l’applicabilità o no della cd. fiscalizzazione dell’abuso ex art. 33, co. 2 T.U. edilizia può essere decisa dal Comune solo nella fase esecutiva dell’ordine di demolizione e non prima, sulla base di un motivato accertamento tecnico.
La mancata valutazione della possibile applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva non può costituire un vizio dell’ordine di demolizione ma, al più, della successiva fase riguardante l’accertamento delle conseguenze derivanti dall’omesso adempimento al predetto ordine di demolizione e della verifica dell’incidenza della demolizione sulle opere non abusive.
In sintesi, la verifica ex art. 33, co. 2 cit. va compiuta su segnalazione della parte privata durante la fase esecutiva, e non dal Comune procedente all’atto dell’adozione del provvedimento sanzionatorio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la valutazione in ordine alla fattibilità pratica e giuridica della demolizione, tale cioè da escludere pregiudizi alla parte dell’edificio eseguita in conformità, costituisce un’eventualità da apprezzare nella fase esecutiva, successiva alla disposta ingiunzione. La possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria viene, infatti, valutata in un secondo momento, successivo ed autonomo rispetto alla diffida a demolire, ossia quando il privato non ha ottemperato spontaneamente alla demolizione. Conseguentemente, l’esito negativo ovvero eventualmente superficiale di tale valutazione non può costituire un vizio dell’ordine di demolizione, ma al più della fase di esecuzione in danno.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha offerto una pregevole ricostruzione dell’istituto.
All’esito, il TAR ha dichiarato la legittimità di un’ordinanza di pagamento della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione delle opere edilizie abusive, ai sensi dell’art. 34, co. 2 d.P.R. 380/2001, destinata dal Comune all’ex socio della società che a suo tempo aveva ottenuto il PdC.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che la Commissione svolge una funzione consultiva in materia di accesso ai documenti amministrativi e le sue decisioni non sono vincolanti per la P.A., pur costituendo un avviso particolarmente qualificato. Nemmeno il G.A. è ovviamente vincolato dalla decisione della Commissione. Il parere della Commissione, in quanto tale, non si consolida in caso di mancata impugnazione, proprio in quanto esso presenta natura endoprocedimentale e non provvedimentale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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