Il TAR Veneto ha affermato che, in materia di PAC, la mera detenzione dei terreni agricoli, ancorché effettivamente avvenuta, non sia da sola condizione sufficiente per l’accesso ai benefici finanziari pubblici, dovendo la stessa essere sostenuta da un valido titolo di godimento, idoneo a dimostrare la giuridica disponibilità degli stessi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, per accedere ai contributi previsti dal regime di pagamento unico di cui al Titolo III del reg. (CE) n. 1782/2003, successivamente abrogato dal reg. (CE) n. 73/2009, applicabile a partire dalla domanda unica 2009, il richiedente deve disporre di un numero di ettari ammissibili all’aiuto pari a quelli sui quali sono stati determinati i titoli al momento dell’assegnazione. Nel caso in cui il richiedente non disponga dei titoli sufficienti, ovvero sia accertata una superficie non sufficiente all’utilizzo di tutti i titoli, è erogato un importo pari al valore medio dei titoli per la superficie richiesta o determinata.
Il portafoglio titoli dei beneficiari può aumentare o diminuire a seguito dell’acquisto di titoli, affitto di titoli con o senza terra o per richiesta di titoli alla riserva con conseguente aumento della superficie necessaria all’utilizzo dei titoli.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, nell’ipotesi in cui l’atto presupposto (a monte) venga impugnato con ricorso straordinario e il successivo atto presupponente (a valle) con ricorso giurisdizionale dinanzi al G.A. o viceversa, occorre – in applicazione del principio di alternatività – dichiarare inammissibile il giudizio introdotto per ultimo.
Tale conclusione deve reputarsi valida sia nel caso di stretta presupposizione – ossia quando sussista una necessaria derivazione del secondo atto dal primo come sua inevitabile ed ineluttabile conseguenza e senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi – sia nel caso di mera derivazione cui conseguirebbe solo un effetto meramente viziante per l’atto a valle.
In sintesi, una visione moderna del principio di alternatività impone di rivolgersi allo stesso organo ogni qual volta si discuta del medesimo rapporto giuridico o quando le censure formulate siano identiche e, come detto, riferibili allo stesso rapporto giuridico tra P.A. e amministrato. Ragionando diversamente si legittimerebbe il frazionamento della tutela giurisdizionale in contrasto con il principio del giusto processo (art. 111 Cost.) e con il suo corollario dell’economia dei mezzi giuridici; aumenterebbe inoltre il rischio di decisioni contrastanti all’interno dello stesso plesso giurisdizionale con conseguente lesione del principio dell’effettività della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost. e art. 1 c.p.a.).
Nel caso di specie, il ricorrente aveva impugnato innanzi al Presidente della Repubblica l’atto con cui la P.A., nel contesto di una dichiarazione di pubblica utilità per la realizzazione di una condotta di adduzione idropotabile, aveva negato la possibilità di individuare dei percorsi alternativi; per poi impugnare innanzi al G.A. il successivo decreto di occupazione di urgenza e temporanea e determinazione delle indennità di cui agli artt. 22-bis, 49 e 50 d.P.R. 327/2001.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. ricorda che, per essere validamente vagliato, il ricorso deve essere promosso da un soggetto che riesca a dimostrare in giudizio sia l’interesse sia la legittimazione ad agire.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la legittimazione e l’interesse ad agire avverso gli atti autorizzatori di un impianto di trattamento di rifiuti anche al Comune limitrofo, quale Ente esponenziale della collettività stanziata sul proprio territorio e portatore in via continuativa degli interessi diffusi radicati sul proprio territorio, non essendo al riguardo necessaria la prova di una concreta pericolosità dell’impianto, stante la sufficienza della prospettazione delle temute ripercussioni su un territorio comunale collocato nelle vicinanze, e comunque non a distanza, dell’opera da realizzare.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. ricorda che il termine per impugnare l’impianto di telefonia decorre da quando si ha contezza dell’inizio dei lavori (an) e non da quando si ha conoscenza delle modalità operativa degli stessi (quomodo).
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. ricorda quanto è possibile presentare un ricorso collettivo e/o cumulativo per non incorrere nell’inammissibilità dell’azione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. Veneto, pur dando atto di contrapposti orientamenti, afferma che sia legittimo eccepire, per la prima volta, l’inammissibilità del ricorso in sede giurisdizionale anche dopo l’atto di trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ed a prescindere dal fatto che tale eccezione sia stata sollevata (o meno) con l’atto di opposizione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che il preavviso di rigetto è un atto endoprocedimentale, i cui vizi (non censurabili in via autonoma) si ripercuotono sul provvedimento finale.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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