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Le edicole funebri necessitano di un titolo edilizio?

14 Mag 2013
14 Maggio 2013

 L’art. 94, c. 1, D.P.R. 10.09.1990 n. 285 (Regolamento di polizia mortuaria), adottato in esecuzione del R.D. 27.07.1934 n. 1265 (Testo Unico Leggi sanitarie), prevede che: “I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal sindaco su conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente”.

 

Di conseguenza, un’interpretazione strettamente letterale della disposizione sembrerebbe escludere per le opere funebri l’applicazione del D.P.R. 380/2001, ritendo sufficiente che il progetto edilizio sia approvato dal Sindaco su conforme parere della commissione edilizia e della ASL/ULSS competente: “L’attività edilizia all’interno dei cimiteri è regolata, in via primaria, non dalla normazione urbanistica, ma dalle norme del regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e successive modificazioni), e, in via secondaria, non dagli strumenti urbanistici generali, ma dal piano regolatore cimiteriale che. ogni Comune è tenuto ad adottare (cfr. ex multis Cass. Sez. III 02.06.1983 n. 451, TAR Sicilia-Catania 18.02.1981 n. 86, TAR Abruzzo-Pescara 04.12.1989 n. 534, TAR Toscana 03.05.1994 n. 176, TAR Calabria-Reggio Calabria 06.04.2000 n. 304). Pertanto, per lo svolgimento di attività edilizia all'interno dei cimiteri anche da parte dei privati non occorre il rilascio di alcuna concessione edilizia, essendo sufficiente il giudizio da parte del Sindaco di conformità del progetto alle prescrizioni edilizie contenute nel piano regolatore cimiteriale e non dalle norme comuni in tema di edilizia ed urbanistica” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 04.06.2004, n. 9187), confermando quanto già in precedenza asserito dalla Cassazione penale, sez. III, nella sentenza del 10.01.1990 secondo cui: “L'attività edilizia all'interno dei cimiteri, essendo regolata in via primaria dal regolamento di polizia mortuaria e, in via secondaria, dal piano regolatore cimiteriale, non è compresa nell'ambito di applicazione della legge n. 10 del 1977 e successive modificazioni”.

 

Ma è davvero così? In realtà, la citata disposizione del regolamento di polizia mortuaria non sembra escludere ex se la necessità di un titolo edilizio, specificando soltanto la competenza del Sindaco in materia, conformandosi alla normativa prevista negli anni novanta in campo edilizio (questo perché il regolamento risale al 1990).

 

La giurisprudenza più recente, infatti, sembra richiedere uno specifico titolo edilizio in quanto le edicole funebri realizzate dai privati all’interno del cimitero, non sono ex se opere pubbliche e, di conseguenza, non costituiscono attività edilizia libera ex art. 7, lett. c, D.P.R. 380/2001: “Cappelle, edicole e tumuli, invece, come già scritto autonomamente realizzabili dagli assegnatari dei suoli, eventualmente riuniti in confraternite, risultavano privi di siffatta connotazione in quanto primariamente destinati al soddisfacimento di specifici, 'individuati' interessi singolari (quelli degli assegnatari cui la loro realizzazione era affidata), pur avendo, in una prospettiva complessiva e finale, un apprezzabile rilievo sociale: non si trattava, dunque, di opere 'stricto sensu' pubbliche, come tali esonerate dalla necessità di uno specifico titolo edilizio in applicazione dell'art. 7, lett. c), d.p.r. n. 380 del 2001 (a norma del quale <<Non si applicano le disposizioni del presente titolo per: [...] c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554>>).

4.3 Legittima, per conseguenza, la valutazione della loro abusività effettuata dal Comune” (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 13.03.2013, n. 575).

 

Conferma indiretta di ciò deriva anche dalla sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa, sez. giurisd., 10.06.2009, n. 534 che, con riferimento agli oneri di costruzione ex art. 9, c. 1), lett. f.) l. 10/1977 (trasfuso nel vigente art. 17, c. 3, lett. c), D.P.R. 380/2001) afferma la loro debenza non trattandosi di opere pubbliche: “Non è esentato dal pagamento degli oneri di urbanizzazione il titolo edilizio rilasciato ad una Confraternita per la realizzazione di una cappella cimiteriale, poiché difettano i presupposti oggettivi e soggettivi, necessariamente concorrenti, in base ai quali l'art. 9, lett. f) l. n. 10 del 1977 riconosce il beneficio della gratuità, la cui "ratio" è quella di agevolare l'esecuzione di opere destinate al soddisfacimento di interessi pubblici. Dal punto di vista soggettivo, infatti, le confraternite non perseguono un interesse generale ricadente sull'intera collettività, bensì particolare siccome afferente ai propri associati e quindi ad una determinata categoria di persone; dal punto di vista oggettivo, invece, l'opera in questione non è annoverabile tra le opere di urbanizzazione che l'ultima parte dell'art. 9, lett. f) l. n. 10 del 1977 individua come quelle realizzate dal privato in attuazione di uno strumento urbanistico”).

 

Anche il T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, nella sentenza del 26.01.2010, n. 26, giunge alle medesime conclusioni seppur con un ragionamento diverso: “Quanto alla necessità del titolo edilizio in ordine al progetto della cappella funeraria, la legittimità del regolamento comunale discende sia dal principio di sussidiarietà, che si è illustrato prima, sia da evidenti considerazioni sistematiche.

Infatti, il tenore della disciplina del DPR 380/01 è tale da attrarre nella sua sfera di applicazione ogni genere di trasformazione edilizia dei suoli e dunque non si vede quale tipo di ragione, in diritto o anche di esigenza di interesse pubblico, dovrebbe comportare una eccezione per gli edifici funerari, peraltro soggetti alla disciplina delle norme tecniche dell’edilizia, in funzione antisismica, che sono disciplinate pur sempre dal medesimo DPR 380/2001 (art. 52 e ss. ed in particolare artt. da 83 in poi).

A ben vedere, l’unica sostanziale ragione secondo la quale parte ricorrente sostiene la estraneità della disciplina in materia rispetto a quella generale, starebbe in una sostanziale specialità del DPR 285/1990, che esaurirebbe in sé la disciplina applicabile, con la conseguenza che l’autorizzazione del sindaco in esso prevista costituirebbe l’unico titolo esigibile per la costruzione del manufatto a servizio votivo dei defunti.

Si deve dare atto che tale argomentazione è fondata sulle conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza più risalente (TAR Sicilia Catania, 18.02.1981, n. 88; Cassazione Penale, sez. III, 02.03.1983) e che, peraltro, anche pronunce recenti hanno mantenuto (TAR Campania, Napoli, 9187/2004).

Tuttavia, il Collegio deve sottoporre a revisione critica l’orientamento appena richiamato: invero, la “specialità” del regolamento di igiene di cui al DPR 285/1990, che trae il proprio vigore dalle norme di cui al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27.07.1934, n. 1265, artt. da 337 a seguire, non esclude la necessità del titolo edilizio, quando il regolamento locale lo richiede.

Invero, l’art. 94 del DPR 285/1990, che prevede che i singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal sindaco su conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente, ha ad oggetto l’esercizio del potere di controllo della corrispondenza del progetto con le previsioni del piano regolatore del cimitero di cui agli artt. 54 e ss. del medesimo decreto, e quindi richiama, nella disciplina territoriale, all’esercizio dei poteri di controllo delle attività di trasformazione del territorio che, come si è visto, sono da ritenersi strutturalmente propri delle competenze comunali ai sensi del Dlgs 267/2000, collocandoli all’interno di un quadro generale costituito dalla regolamentazione del piano regolatore cimiteriale.

Ne consegue che l’art. 94 cit. va interpretato nel senso che non istituisce un procedimento tipico o nominato: il Comune, pertanto, ben può riservare, in via regolamentare, l’esercizio del summenzionato potere di controllo alla disciplina procedimentale propria del DPR 380/2001, assicurando uniformità di presupposti, procedimenti e condizioni all’esercizio del potere di controllo delle trasformazioni edilizie del territorio, sia in area cimiteriale che all’esterno di essa, con la conseguenza che è legittima la previsione regolamentare locale che assoggetta l’edificazione nel suolo cimiteriale alle più garantite procedure di autorizzazione proprie della disciplina edilizia generale di cui al DPR 380/2001 ed alla conseguente disciplina (oneri concessori, termini di inizio e fine lavori e così via)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Calabria n. 26 del 2010

TAR Puglia Lecce n. 575 del 2013

Farmacie: la Regione può solo intervenire in via sostitutiva in caso di inerzia dell’ Ente locale

14 Mag 2013
14 Maggio 2013

La vicenda giuridica che brevemente si illustra concerne la pianificazione delle sedi farmaceutiche così come rinnovata dalle ultime liberalizzazioni.

Nel dettaglio, si tratta dell'applicazione giurisprudenziale dell'art. 11 del c.d. “decreto liberalizzazioni o Cresci Italia” - (D.L. 24.01.2012 n. 1) poi convertito, con modificazioni dalla Legge 24.03.2012 n. 27 – che ha ad oggetto  il potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, l'accesso alla titolarità delle farmacie e la modifica della disciplina della somministrazione dei farmaci.

Tale norma, infatti, aumenta il numero delle autorizzazioni all'apertura delle farmacie modificando il rapporto farmacie/numero di abitanti (una farmacia ogni tremila abitanti); obbliga regioni e province autonome a modificare le piante organiche delle farmacie e a bandire un concorso straordinario per la copertura delle nuove farmacie e per quelle vacanti.

In applicazione della suddetta normativa il Comune di Bergamo ha ritenuto che ricorressero le condizioni per programmare l'apertura di altre farmacie.

Dopo un'istruttoria l' Ente deliberava l'istituzione di tre nuove sedi farmaceutiche trasmettendo la deliberazione alla Regione Lombardia.

Il titolare di una farmacia bergamasca ubicata nella zona interessata all'apertura delle nuove farmacie non condivideva le scelte comunali e impugnava tutti gli atti del procedimento e soprattutto la deliberazione della Giunta comunale rilevando, tra l'altro, l'incompetenza della Giunta comunale a decidere in materia di apertura di nuove farmacie  in quanto il potere di “zonizzazione” attribuito dal “Decreto Cresci Italia” al Comune rientrerebbe nella competenza pianificatoria del Consiglio comunale ex art. 42 D.Lgs n. 267/2000.

Intanto la Regione Lombardia bandiva il concorso straordinario per l'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche che però veniva prontamente impugnato dalla farmacia bergamasca.

I suddetti ricorsi venivano assegnati alla seconda Sezione del T.A.R. Lombardia, sede di Brescia, che preliminarmente riuniva le due impugnazioni e poi le respingeva con la sentenza del 02 maggio 2013 n. 402.

I giudici amministrativi, innanzitutto, rilevano che la competenza alla pianificazione di nuove sedi farmaceutiche appartiene all'organo esecutivo dell'Ente locale ossia alla Giunta comunale. Quest'ultima, infatti, ha competenza residuale per gli atti di amministrazione non riservati espressamente al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Presidente della Provincia, degli Organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti.

Altresì il Tribunale evidenzia che, innovando rispetto al passato, l'art.11 del “Decreto Cresci Italia” ha attribuito al Comune la competenza esclusiva di individuare il fabbisogno di farmacie e di conseguenza di decidere l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche.

La Regione – continuano i giudici - ha solo il compito di gestione delle procedure di copertura delle sedi con un unico concorso a livello regionale e cioè di intervenire in via sostitutiva in caso di inerzia dell' Ente locale.

Da ciò deduciamo che l'attività di controllo della Regione riguarda esclusivamente gli aspetti formali degli atti necessari e non si estende al merito delle scelte operate dal Comune che resta l'unico titolare di decidere sulla pianificazione di sedi farmaceutiche sul proprio territorio.

di Rocco Giacobbe Vaccari – Avvocato del Foro di Padova

TAR_Lombardia,_Brescia_n._402_del_2013

Perchè il proprietario incolpevole è lo stesso destinatario dell’ordine di demolizione dell’immobile abusivo

13 Mag 2013
13 Maggio 2013

Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR Veneto n. 541 del 2013.

Scrive il TAR: "da rigettare è il secondo motivo d’impugnazione, con il quale si sostiene che il proprietario dell’immobile abusivo, laddove non sia responsabile dell’abuso, non possa essere destinatario dell’ordine di demolizione. E ciò, interpretando il disposto dell’art. 29 del Dpr 380/2001 nella parte in cui individua nel “responsabile dell’abuso” il soggetto destinatario delle sanzioni previste. Va rilevato, infatti, come l’art. 29 non ricomprenda tra i soggetti destinatari di dette sanzioni il proprietario dell’immobile abusivo. Affinchè il proprietario acquisisca la connotazione di “responsabile” è  del tutto evidente che nei suoi confronti debba potersi ascrivere una qualche responsabilità, per aver egli concorso, anche solo moralmente, con il committente o l’esecutore dei lavori illegittimi alla realizzazione dell’abuso contestato. Detta disciplina risulterebbe applicabile se ci si limitasse ad un esame letterale della sola disposizione di cui all’art. 29 del Dpr 380/2001. Tuttavia, è necessario rilevare come il successivo art. 31 prevede che .."Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3".  E’ allora chiara l’esistenza di una precisa scelta del legislatore diretta a ricomprendere il proprietario tra i soggetti destinatari dell’ordine di demolizione a prescindere o meno se vi sia stato un suo concorso nella realizzazione dell’abuso. Detta scelta trova la sua ratio nella considerazione per cui il proprietario è il solo soggetto legittimato ad intervenire sull’immobile, ed eliminare così un abuso anche in precedenza realizzato, non potendo sottrarsene adducendo l’esclusiva responsabilità di terzi, o del precedente proprietario e venditore. L’ordine di demolizione ha, infatti, una natura non personale ma reale, seguendo oggettivamente la cosa abusiva e il suo rapporto proprietario, e non mira a colpire l’attività del costruire illegittimamente svolta e quindi a irrogare una sanzione afflittiva al responsabile dell’abuso (come le sanzioni penali), bensì ad eliminare una situazione obiettivamente antigiuridica. Esso non ha, dunque, una funzione afflittiva, bensì ripristinatoria dell’ordine urbanistico violato e, in quanto tale, ricade direttamente sul soggetto che si trova in rapporto qualificato con il bene (il proprietario per l’appunto), a nulla rilevando l’intervenuta alienazione dell’immobile da parte di chi ha compiuto l’abuso. L’eventuale alienazione dell’immobile determina il venire in essere della possibilità per l’acquirente di rivalersi nei confronti del venditore tutte le volte che ne dovesse derivare un danno patrimoniale anche riconducibile all’avvenuta demolizione. Né può giovare all’acquirente lo stato di buona fede (ignoranza) in cui eventualmente versava all’atto della stipula, per avere il venditore  falsamente dichiarato la persistente pendenza della pratica di condono. Tale falsa dichiarazione del venditore (e il correlativo stato di buona fede dell’avente causa), infatti, può costituire valida causa di invalidità del contratto sotto il profilo civilistico, ma non è idonea a consentire all’acquirente di contestare il provvedimento sanzionatorio amministrativo".

sentenza TAR Veneto 541 del 2013

Riepilogo sulle zone di attenzione del PAI

13 Mag 2013
13 Maggio 2013

 Il Piano di Assetto Idrogeologico, alle norme di attuazione precisa:

art.4: classifica le aree del territorio assegnando diverse condizioni di pericolosità/ rischio, e in relazione a questo fissa un regime di vincoli alle attività di trasformazione urbanistica ed edilizia (che distingue dall'art. 8 in poi).

All'art.5 indica le zone di attenzione: sono zone in cui vi sono informazioni di dissesto, ma manca la classe di pericolosità..

La classe di pericolosità è associata con la procedura dell'art.6.

Quale disciplina nel frattempo?

 Le zone di attenzione sono aree per le quali il piano – nel corso della sua redazione - ha acquisito elementi di criticità idraulica e geologica (e la relazione tecnica allegata al piano ne indica le fonti). Sono aree dove si è inteso segnalare la necessità di effettuare specifici approfondimenti finalizzati ad una meditata definizione delle problematiche, e dovrà essere determinato il livello di pericolosità, secondo i criteri che la relazione illustra al parag.2.1.

 Le fattispecie:

- il Comune ha uno STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE E DEVE APPLICARLO 8art. 5 comma 3):

qui la valutazione riguarda la singola concessione/intervento.

Se il PAI "sovrappone " in una area comunale una zona di attenzione: la normativa da applicare è quella dell'art. 8 del PAI.

I commi 3 e 4 dell'art.8 indicano alcuni interventi (urbanistico/edilizi) che sono in ogni caso vietati nelle zone di attenzione; per gli altri intervento occorre valutare caso per caso la compatibilità tra la specifica tipologia di dissesto della zona e l'intervento in questione.

(salvo, si ribadisce il divieto dei commi 3 e seguenti dell'art.8).

La stessa previsione è riportata anche all'art. 11 delle norme del PAI , al comma 2.

La valutazione caso per caso della compatibilità con le previsioni del PAI dovrà essere espressa , motivata, logica e congrua, a rischio della illegittimità del titolo rilasciato.

Appare allo scrivente che troverà valorizzazione in questo senso la previsione dell'art 52 comma 1 lett.c del T.U.380/2001.

In ogni caso contestualmente il Comune deve avviare la procedura di associazione della classe di pericolosità con la procedura dell'art.6 (salva la responsabilità per dolo/ colpa grave).

  - Se si sta REDIGENDO IL PIANO:

(art.5 comma 4) : devono essere valutate le condizioni di dissesto compatibilmente con le previsioni urbanistiche;

La verifica è trasmessa in Regione (ipotesi C dell'art.6 comma 1), e la Regione fa una proposta che può concludersi con l'accertamento che le previsioni urbanistiche sono compatibili con le previsioni urbanistiche (senza assegnare nessun grado di pericolosità) oppure avvia la procedura per assegnare  la classe di pericolosità

 La circolare regionale del 22 marzo 2013 indica le ipotesi in cui la questa valutazione e avvio della procedura per l'assegnazione della zona di pericolosità può essere rinviata dopo la redazione del PAT alla redazione del PI (ma non oltre).

La stessa circolare  indica come tali zone vadano indicate nella cartografia del Pat, prevedendo che tra le condizioni per considerarle idonee sia previsto l'espletamento della procedura per l'assegnazione del grado di pericolosità.

Si rinvia alla stessa circolare che esplica chiaramente la valenza giuridica del PAI come piano sovraordinato (art. 65 del dlgs 152/2006; art.3 legge reg.11/2004). 

Appare allo scrivente che eventuali incoerenze tra le previsioni del PAT e le esigenze di cautela connesse alle zone di attenzione (ma più ancora alle altre zone con assegnazione di classe di pericolosità/ rischio) del PAI possono essere oggetto di modifiche d'ufficio in sede di approvazione (art-. 14 comma 6 l.r.11/2004, ma gli stessi poteri possono esplicarsi anche in sede di copianificazione).

Va ricordato che la relazione precisa che “dove vi sia sovrapposizione tra le aree P1 con zone di attenzione idraulica è stato scelto, per il principio di cautela, di dare priorità alle zone di attenzione, in quanto per esse l'attività di pianificazione necessita di opportuni approfondimenti. I cui esiti non sono noti a priori.

avv. Paola Mistrorigo - Provincia di Vicenza

Realizzazione di locali interrati o seminterrati nelle zone di attenzione PAI

13 Mag 2013
13 Maggio 2013

Con il parere n. 2dis/2013 dei Comitati Tecnici dell’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e dell’Autorità di Bacino del fiume Adige in seduta congiunta, è stata chiarita la portata applicativa dell’art. 8 delle norme di attuazione relative al PAI, in riferimento al divieto di “realizzare locali interrati e seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da colamento rapido”.

In tale riunione si è precisato che: “l’obbligo di non fare non viene pertanto indirizzato alla realizzazione indifferenziata di locali interrati o seminterrati in aree classificate pericolose e/o nelle zone di attenzione, ma risulta funzionalmente connesso alle caratteristiche specifiche che possono essere riscontrate nell’ambito territoriale oggetto dell’intervento. Ne consegue che tanto si potrà ritenere sussistere un divieto di realizzazione dei locali de quibus quanto non si potranno approdare, nella progettazione e nell’attuazione degli interventi, puntuali accorgimenti tecnici idonei alla mitigazione della pericolosità, alla messa in sicurezza dell’infrastruttura, alla protezione degli abitanti anche mediante la creazione di rapide vie di fuga”.

In conclusione ne emerge “un sistema di prevenzione e tutela del territorio che  il Piano per l’Assetto Idrogeologico ha strutturato in ragione di singole specificità territoriali e nell’ambito delle quali possono sussistere specifiche tipologie di pericolo. Pertanto, nelle aree classificate a pericolosità media e moderata così come nelle zone di attenzione, la programmazione e la modalità di realizzazione di interventi aventi ad oggetto locali interrati e seminterrati, che, considerati nella loro singolarità, si ispiri sia in fase progettuale che in quella esecutiva, a fronte di un’apposita relazione predisposta da tecnici abilitati, a prioritarie finalità di difesa e incolumità, non può ritenersi oggetto di un divieto preventivo e assoluto ai sensi dell’art. 8, comma 3, lettera f.

Intrinseco carattere preclusivo alla realizzazione di locali interrati e seminterrati deve invece riconoscersi al dettato degli art. 9 e 10 relativi, rispettivamente alle aree classificate a pericolosità molte elevata P4 e a quelle a pericolosità elevata P3, non rientrando, tali interventi, tra quelli che vengono specificatamente annoverati in entrambi gli articoli e che possono essere esclusivamente consentiti nelle aree P3 e P4”.

dott.sa Giada Scuccato

parereCT2dis-2013

Quando si può impugnare direttamente il bando di gara?

13 Mag 2013
13 Maggio 2013

Nel post del 05 febbraio 2013, si sottolineava una prima inclinazione della giurisprudenza (CdS, sez. VI, ordinanza n. 634 del 1.03.2013) verso un’impugnazione (generale) del bando di gara entro gli ordinari termini decadenziali, in quanto: “con la domanda di partecipazione alla gara le imprese concorrenti divengono titolari di un interesse legittimo, quale situazione soggettiva protetta corrispondente all’esercizio di un potere, soggetto al principio di legalità ed esplicato, in primo luogo, con l’emanazione del bando. A qualsiasi vizio di quest’ultimo si contrappone, pertanto, l’interesse protetto al corretto svolgimento della procedura, nei termini disciplinati dalla normativa vigente in materia e dalla lex specialis; l’inoppugnabilità della disciplina di gara contenuta nel bando, alla scadenza degli ordinari termini decadenziali, appare dunque conforme alle esigenze di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, che detti termini presuppongono, affinché l’interesse pubblico sia perseguito senza perduranti margini di incertezza, connessi ad eventuali impugnative”. Tale orientamento però è stato indirettamente smentito dall’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 8/2013 (si veda il post del 6 maggio 2013).

 Il T.A.R. Veneto, sez. I, con la sentenza del 03 aprile 2013 n. 491, ribadisce il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui: “fermo restando che i bandi, i disciplinari, i capitolati speciali di gara e le relative lettere di invito vanno di regola impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, in quanto solo in tale secondo momento diventa attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell'interessato, è necessario procedere all’impugnativa immediata degli atti di indizione della gara quando le clausole impediscano - indistintamente a tutti i concorrenti - una corretta e consapevole elaborazione della propria proposta economica, giacché in tali casi (nei quali non rientra quello di specie) si pregiudica il corretto esercizio della gara, in violazione dei cardini procedimentali della concorrenza e della par condicio tra tutti i partecipanti alla gara (cfr. CdS, IV, 7.11.2012 n. 5671)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto 491 del 2013

Dalle semplificazioni alle complicazioni: convegno di Venetoius su PAI, terre e rocce da scavo e decreto legislativo sulle pubblicazioni obbligatorie

10 Mag 2013
10 Maggio 2013

Venetoius organizza per  venerdì 31 maggio 2013 un convegno  su alcune questioni di grande attualità per i Comuni: il PAI, le terre e le rocce da scavo e il decreto legislativo 33 del 2013 in materia di pubblicazioni obbligatorie (il quale prevede, tra l'altro, pesanti responsabilità per i funzionari pubblici), come da locandina allegata.

Il convegno è patrocinato dai Comuni di Torri di Quartesolo, di Camisano Vicentino e di Arzignano.

Relatori saranno il geologo dott. Rimsky Valvassori, l'avv. Vincenzo Pellegrini, l'avv. Stefano Bigolaro, l'avv. Novelio Furin e il prof. Alessandro Calegari.

Il convegno si terrà a Torri di Quartesolo, presso una sala del cinema The Space, in via Brescia, 13,  centro commerciale Le Piramidi, con inizio alle ore 9 (con invito alla puntualità).

La partecipazione è gratuita, ma, per ragioni organizzative è obbligatoriamente richiesta una preventiva adesione tramite e-mail al seguente indirizzo:

venetoius@hotmail.it

L’iscrizione è riservata ai soggetti che intendono effettivamente partecipare al convegno. Coloro che si iscrivono e che poi non possono partecipare sono tenuti a darne comunicazione.

È stato chiesto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza il riconoscimento dei crediti formativi.

PERCORSO STRADALE:  l’uscita autostradale più comoda è quella di Vicenza Est; davanti al casello, si percorre tutta la rotatoria verso sinistra, imboccando la tangenziale in direzione di Torri di Quartesolo, e si esce al centro Commerciale Piramidi; uscendo dal casello, quindi, non si devono seguire le indicazioni stradali che mandano a destra, verso Torri di Quartesolo, ma bisogna percorrere la rotatoria, fino a ritornare all’altezza del casello, seguendo le indicazioni per Padova – Tangenziale – Torri di Quartesolo; il cinema The Space è davanti all’Euro Brico, all’uscita Centro Commerciale (a circa 2 km dal casello).

Pubblichiamo la locandina dell’evento

LOCANDINA convegno 31 maggio 2013

PAI: sulle zone di attenzione la Regione Veneto si scansa e lascia la grana alle Autorità di Bacino

10 Mag 2013
10 Maggio 2013

Anticipiamo la bozza della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto, avente per oggetto: "D.Lgs. 152/2006 - Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Piave, Brenta-Bacchiglione e Livenza e del fiume Adige.Associazione della pericolosità idraulica alle zone di attenzione".

Di fronte al caos provocato dal PAI, sembra di capire che la Regione cerchi di scaricare il problema su chi il PAI lo ha scritto (le Autorità di Bacino). In fin dei conti "a ciascun giorno basta la sua pena" (Matteo 6, 34).

La bozza di delibera di Giunta Regionale qui allegata, ripercorre la storia delle zone di attenzione, ovvero quelle porzioni di territorio ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto a cui non è ancora stata associata alcuna classe di pericolosità e che sono individuate in cartografia con apposito tematismo.

A pagina 3 della stessa, in merito all’associazione delle pericolosità, si legge che: “L’applicazione delle numerose Zone di attenzione richiede, in particolare per i fenomeni idraulici, una verifica delle attività urbanistiche in atto, con la necessità di associare alle zone stesse l’eventuale pericolosità riconosciuta per i fenomeni a carattere di bacino, da riportare nei PAI. In considerazione dell’urgenza e della complessità dell’attività da svolgere, ai fini di semplificare l’attività di pianificazione da parte delle amministrazioni comunali interessate in particolare per gli interventi in corso, si rende necessario che le Autorità di bacino nazionali citate procedano direttamente, ai sensi dell’art. 6 delle NdA dei PAI, all’associazione della pericolosità idraulica alle zone di attenzione, svolgendo anche le fasi spettanti alla Regione cui ai punti II, III e IV, oltre al punto V della let. B.2, dei commi 3 e 4, dello stesso art. 6, relative all’istruttoria per la definizione della proposta di aggiornamento dei PAI. Con successivo provvedimento si definirà nel dettaglio l’attività necessaria, mediante la predisposizione di un protocollo d’intesa con le citate Autorità di bacino.”

In merito alle zone di attenzione, quindi, la Regione del Veneto si prefigge di avviare formalmente, per quanto riportato nelle premesse, la procedura di associazione della pericolosità ex art. 6 delle NdA dei PAI su tutte le zone di attenzione nei bacini nazionali del territorio veneto, escluso il bacino del fiume Po, stabilendo che le Autorità di Bacino nazionali dei fiumi dell’Alto Adriatico e del fiume Adige procedano direttamente, ai sensi dell’art. 6 delle NdA dei PAI, all’associazione della pericolosità idraulica alle zone di attenzione, svolgendo anche le fasi spettanti alla Regione cui ai punti II, III e IV, oltre al punto V della let. B.2, dei commi 3 e 4, dello stesso art. 6, relative all’istruttoria per la definizione della proposta di aggiornamento dei PAI.; di stabilire che con successivo provvedimento si definirà nel dettaglio l’attività necessaria, mediante la predisposizione di un protocollo d’intesa con le citate Autorità di bacino”.

dott.sa Giada Scuccato

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Convegno dell’Università di Padova su valorizzazione e dismissione dei beni pubblici

10 Mag 2013
10 Maggio 2013

Il Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario dell’Università di Padova ha organizzato per il giorno 24 maggio 2013, Palazzo del Bo’ – Aula E – Via VIII Febbraio, 2, un convegno sulla valorizzazione e la dismissione dei beni pubblici, con  numerosi e qualificvati relatori..

La partecipazione è gratuita e l’Ordine degli Avvocati di Padova ha riconosciuto alla partecipazione 8 crediti formativi.

Pubblichiamo la locandina del convegno

Convegno 24.5.13 - Locandina

Cosa penso del nuovo testo dell’art. 44, comma 5, della L.R. 11/2004

09 Mag 2013
9 Maggio 2013
L' Art. 44 – Edificabilità, della L.R. 11/2004, al comma uno stabilisce che: "1. Nella zona agricola sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3. ".
Questa è la regola generale.
L'art. 44 prevede poi una serie di eccezioni, e al comma 5 - nel testo ora vigente - prevede:
5. Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell’articolo 43. Sono sempre consentiti, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria, gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni, nonché l’ampliamento di edifici da destinarsi a case di abitazione, fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell’esistente, purché la destinazione abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico generale.

A mio avviso quindi le previsioni del comma 5 sono "speciali" rispetto alla regola generale del comma 1.

Il TAR Veneto nella sentenza n. 605 del 2012  aveva espresso peraltro l'orientamento:"....La derivazione di più unità immobiliari da un originario edificio è viceversa permessa dal comma 5 del predetto art.44 L.R. 11/2004, laddove consente, in zona agricola, gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d), art. 3, del D.P.R. 380/2001...".

 La Circolare Regionale n. 2 del 15 gennaio 2009 prevedeva altresì:

“....5. Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell’articolo 43. Sono sempre consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni, nonché l’ampliamento di case di abitazione fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell’esistente, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria.”.

La novità di tale disposizione consiste nell’aver introdotto, tra gli interventi sempre consentiti, anche l’ampliamento fino ad 800 mc., comprensivi dell’esistente e nel rispetto della tipologia originaria. In primo luogo occorre specificare che l’ampliamento è ammesso a favore di tutti coloro che possiedono una casa di abitazione in zona agricola, a prescindere dall’essere o meno imprenditore agricolo e indipendentemente dall’esistenza di un annesso rustico e che l’intervento è possibile solamente sull’edificio oggetto di ampliamento, escludendosi quindi la possibilità di realizzare l’intervento su altri edifici ancorchè situati nella medesima corte agricola. Si fa inoltre presente che l’ampliamento citato trova applicazione esclusivamente a favore degli edifici che, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 4 del 2008, risultano essere già case di abitazione (e quindi possedere l’agibilità).

Si evidenzia inoltre che la richiesta di ampliamento può essere presentata contemporaneamente ad altre richieste di intervento consentito dalle vigenti norme, da valutarsi da parte del comune (ad es. ristrutturazione ed ampliamento).

Infine, si conferma quanto già definito con la circolare n. 1 del 2007 “Al fine di evitare interpretazioni della norma che potrebbero vanificarne la ratio, si precisa che l’ampliamento concesso di 800 mc va riferito all’immobile/edificio considerato nella sua totalità; eventuali successivi frazionamenti del medesimo non consentono ulteriori ampliamenti di ciascuna frazione così ottenuta. Nell'ipotesi di più case aggregate in un processo avvenuto nel corso degli anni e costituenti un edificio del tipo a schiera, l'ampliamento è ammissibile per ciascuna delle "case" costituenti la schiera. Tale indirizzo risulta conforme alla disciplina fino a oggi applicata nelle zone agricole, posto che la disposizione attuale non differisce rispetto alle previgenti normative (L.R. nn. 58/78 E 24/85).

La disposizione vale esclusivamente per gli edifici non oggetto di tutela da parte dello strumento urbanistico generale. Invero, per tali edifici, individuati quali beni culturali e ambientali ai sensi dell’articolo 10 della L.R. n. 24/85 e disciplinati da specifiche norme di piano regolatore generale, sono confermate le possibilità di intervento previste nello strumento urbanistico vigente”.

Infine, in relazione al concetto di “tipologia originaria”, la scelta del legislatore è rivolta al mantenimento delle forme tradizionali locali dell’edilizia rurale, in coerenza con le scelte di piano vocate alla valorizzazione dell’assetto territoriale tipico delle zone agricole. Per tali motivi possono essere consentiti interventi che, pur se non totalmente rivolti a mantenere l’originario aspetto dell’edifico, rispettino in ogni caso le caratteristiche tipologiche della edificazione rurale e del contesto insediativo in cui tali edifici si inseriscono, componendosi armonicamente con l’edificio esistente....".

La novella normativa rafforza conseguentemente il potere di pianificazione dei comuni nel disciplinare gli interventi in zona agricola in eccezione alla previsione generale dell'art. 44, comma 1 della L.R. 11/2004, prevedendo opportunamente che è consentito: "...l’ampliamento di edifici da destinarsi a case di abitazione, fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell’esistente, purché la destinazione abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico generale...".

La norma quindi nel prevedere quasi un automatismo nella facoltà di ampliamento di edifici da destinarsi all'abitazione, detta una precisa condizione e precisamente che vi sia un'esplicita previsione nello strumento urbanistico comunale che consenta la destinazione abitativa, ovviamente in eccezione ai casi già disciplinati dal comma 1 dell'art. 44 LR 11/2004.

La norma novellata si raccorda conseguentemente sul piano logico con il primo periodo del comma 5 dell'art. 44, ove è previsto che:"Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell’articolo 43".

 A sua volta l'art. 43 della L.R. 11/2004 Tutela del territorio agricolo nel Piano Regolatore Comunale, prevede che:

 - il piano di assetto del territorio (PAT) individua le modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti
 - il piano degli interventi (PI) individua le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola.
 Il "Sono sempre consentiti..." andrebbe quindi letto unitamente alla condizione:"...purché la destinazione abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico generale..."
Conclusivamente è da ritenere che spetta al Piano degli Interventi, a norma dell'art. 43 della L.R. 11/2004, consentire o meno e con quali eventuali limiti, la destinazione abitativa delle costruzioni esistenti in zona agricola.
 Il PI di Verona, ad esempio, prevede che gli interventi di ristrutturazione edilizia in zona agricola possano prevedere anche la modifica della destinazione d’uso legittimamente preesistente a destinazione residenziale nel limite massimo di 400 mq. di SUL per ogni Unità Edilizia.
Geom. Daniele Iselle
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