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A proposito della riscossione dei crediti di un servizio pubblico cimiteriale

27 Giu 2014
27 Giugno 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 24 giugno 2014 n. 911 si occupa di alcune questioni relative alla riscossione dei crediti connessi ad un servizio pubblico di polizia cimiteriale e funeraria.

 Dopo aver chiarito la propria giurisdizione: “3.1. Come già rilevato nell’ambito di una precedente pronuncia di questo Tribunale resa su analoga controversia intervenuta fra le stessi parti (cfr. sentenza n. 168 del 2013), l’oggetto del giudizio in esame non concerne l’entità patrimoniale di “indennità, canoni o corrispettivi” di concessioni amministrative, ma riguarda la stessa riconducibilità delle operazioni poste in essere dall’opposta ASM Rovigo spa all’espletamento di un servizio pubblico affidatole dal Comune di Rovigo.

L’atto di opposizione al decreto ingiuntivo introduce censure che presuppongono tutte la contestazione della validità/legittimità di quanto fatturato dalla società in house poiché in tesi sprovvista di alcuna legittimazione al riguardo, mentre la ricorrente (ASM, società opposta) fa valere la legittimità della pretesa sulla base della natura “pubblicistica” del rapporto intrattenuto con l’impresa di onoranze funebre in base all’oggetto dell’affidamento ricevuto dal Comune.

3.2. Da ciò deriva che la pretesa patrimoniale di cui si controverte presuppone la verifica dell’esistenza (o meno) dell’affidamento di un servizio di pubblico interesse in capo all’opposta creditrice e dei suoi reali confini, dovendosi conseguentemente affermare la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi degli art. 118 e 133, lettera c), del c.p.a.”, si sofferma sull’atto di opposizione: “Passando all’esame dell’atto di opposizione, giova preliminarmente precisare che nel giudizio ad esso conseguente, solo da un punto di vista formale l’opponente assume la posizione di attore e l’opposto quella di convenuto, poiché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l’opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, trovando così applicazione i criteri dettati dall’art. 2697 c.c. in tema di onere probatorio previsti per l’adempimento contrattuale.

5.1. Infatti il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo integra uno sviluppo della fase monitoria, richiedendo al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l’oggetto di esso non è affatto limitato ad un controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso (ex plurimis, v. Cass. civ., sez. I, 22.05.2008, n. 13085; nonché, in senso conforme, Cass. civ., sez. I, 19.10.2006, n. 22489)”.

 Infine conferma che, “come già rilevato da questo TAR, deve ritenersi legittima la fissazione di un diritto amministrativo per ogni autorizzazione al trasporto funebre rilasciata dal Comune, in quanto tale diritto trova congrua giustificazione nei costi inerenti le pratiche amministrative necessarie per ogni trasporto, nonché in quelli inerenti la generale funzione di vigilanza e di controllo che il Comune ha il dovere di esercitare sulle concrete modalità di svolgimento del servizio (cfr. TAR Veneto sentenza n. 2867 del 2010).

6.3. Né rileva in senso contrario il fatto che a richiedere il pagamento del diritto, con le citate modalità, sia la società in house ASM anziché personale dell’ente locale, posto che si tratta di un adempimento strettamente connesso al servizio pubblico locale affidato rispetto al quale il Comune ha provveduto a prestabilire a monte sia l’an debeatur che il quantum (cfr. delibera n. 16 del 2008)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 911 del 2014

La presenza di una polizza fideiussoria non esclude il diritto del Comune di agire per l’adempimento degli obblighi di cessione delle aree previste in una convenzione

27 Giu 2014
27 Giugno 2014

Anche questa questione è esaminata dalla sentenza del TAR Veneto n. 765 del 2014, già pubblicata ieri per altre parti.

Si legge nella sentenza: "Va in primo luogo evidenziato come sia pacifico che la società resistente non abbia adempiuto agli obblighi di cui alla convenzione dell’ 11 marzo 2005, per la cui esecuzione in forma specifica agisce il Comune di Padova. La resistente invece eccepisce che l’amministrazione, anziché intentare il presente giudizio, avrebbe dovuto escutere la polizza fideiussoria a prima richiesta rilasciata in suo favore a garanzia degli obblighi previsti nella convenzione urbanistica, evitando così il danno ora lamentato. Tale tesi appare destituita di fondamento. Ed infatti, la stipula della polizza fideiussoria non è stata accompagnata da alcuna dichiarazione abdicativa di tutti gli altri diritti spettanti all’amministrazione sulla base della convenzione dell’ 11 marzo 2005. Piuttosto, con la polizza fideiussoria in esame il terzo assicuratore si è obbligato, a titolo di garanzia, ad eseguire, a semplice richiesta del Comune, una prestazione indennitaria succedanea e diversa rispetto a quella principale posta nella convenzione a carico della R.  Obbligazione, quest’ultima, avente natura infungibile, consistendo, in particolare, nella promessa di vincolare all’uso pubblico determinate aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria, e di cedere al Comune alcuni appartamenti e relativi garage.  E’ quindi evidente che la polizza in esame è accessoria alla convenzione urbanistica e determina la costituzione di un’obbligazione a scopo di garanzia, del terzo assicuratore, aggiuntiva ed autonoma rispetto a quella  principale gravante sulla società, secondo il modello della delegazione di pagamento di cui agli artt. 1268 e ss. cc. . Ne consegue che il Comune di Padova, non essendo peraltro previsto alcun beneficio di escussione, non ha incontrato alcun onere o vincolo nel decidere se escutere la polizza fideiussoria, accontentandosi di veder soddisfatto, sia pure nell’immediato, un proprio interesse meramente patrimoniale attraverso una prestazione indennitaria, peraltro limitata da un massimale di polizza, oppure perseguire la soddisfazione del proprio interesse primario all’esecuzione in forma specifica della convenzione nei termini convenuti. Il Comune, dunque, ha liberamente optato per quest’ultimo rimedio chiedendo l’esecuzione della convenzione. E, d’altra parte, la prima via appariva a prima vista molto meno vantaggiosa per il Comune. Considerato infatti che il massimale di polizza (fissato in € 343.619,22) è stato determinato in misura pari al 70% del presunto costo delle opere oggetto della presente domanda di sentenza costitutiva, se ne può agevolmente dedurre la funzione meramente indennitaria e cauzionale della polizza; e ciò ad ulteriore testimonianza di come rimanesse impregiudicata la possibilità per il Comune di ottenere la specifica esatta prestazione oggetto della propria aspettativa, ovvero il trasferimento della proprietà degli immobili e la costituzione dei vincoli ad uso pubblico. Pertanto, la scelta dell’amministrazione di richiedere l’adempimento in natura dell’obbligazione principale appare pienamente legittima, non contestabile, né in contrasto con gli obblighi contrattuali di buona fede e correttezza.  Di fronte a tale richiesta la società Relax era tenuta ad adempiere, trasferendo senza ritardo la proprietà degli immobili in discussione".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto 765 del 2014

Convegno di Cortina 2014: azione amministrativa consensuale, tra suggestioni privatistiche e vincoli di diritto pubblico

26 Giu 2014
26 Giugno 2014

Il tradizionale convegno di studi dell’Associazione veneta degli avvocati amministrativisti di Cortina d’Ampezzo si terrà quest’anno l’11 e 12 luglio prossimi e sarà dedicato all’azione amministrativa consensuale, tra suggestioni privatistiche e vincoli di diritto pubblico”.

Nel corso delle due giornate, presso il cinema Eden, vi saranno gli interventi - venerdi 11 luglio (dalle ore 16) - di Pier Luigi Portaluri  (“il perseguimento dell’interesse pubblico mediante il ricorso agli strumenti di diritto privato: quali limiti all’autonomia negoziale della P.A. ?”), di Stefano Bigolaro (“la partecipazione del privato al procedimento amministrativo e l’utilizzo degli accordi ex art. 11 della legge n. 241 del 1990”) e di Patrizia Marzaro (“gli obblighi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, dalla legge n. 241 del 1990 alla legge anticorruzione”); e sabato 12 luglio (dalle ore 10), di Tiziano Tessaro (“principio di buon andamento, patto di stabilità e vincoli di bilancio”), di Silvia Coppari, (“il project financing”), di Paolo Piva (“ricorso della P.A agli strumenti del diritto privato e vincoli di diritto europeo”), di Francesco Volpe (“quale futuro per il procedimento amministrativo ?”).

A presiedere le due giornate, Stefano Baccarini e Paolo Stella Richter.

Per leggere il programma completo del convegno, clicca qui.

La partecipazione consentirà l’attribuzione dei crediti formativi in ragione delle ore di durata delle due giornate.

Per ogni informazione si prega di fare riferimento alla segreteria organizzativa del convegno (bigolaro@studiodomenichelli.it; calegari@lexpd.net).

pieghevole convegno Cortina 2014

L’ulteriore riforma della P.A.

26 Giu 2014
26 Giugno 2014
DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014 , n. 90 .
Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari.

Le disposizioni entrano in vigore dal 25.06.2014.

Di particolare interesse:
Art. 1. (Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni)
Art. 3. (Semplificazione e flessibilità nel turn-over)
Art. 4. (Mobilità obbligatoria e volontaria)
Art. 5. (Assegnazione di nuove mansioni)
Art. 6. (Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza)
Art. 7. (Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni)
Art. 9. (Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici)
Art. 10. (Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria)
Art. 11. (Disposizioni sul personale delle regioni ed egli enti locali)
Art. 13. (Incentivi per la progettazione)

Art. 16. (Nomina dei dipendenti nelle società partecipate)
Art. 17. (Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate)
Art. 18. (Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana)
Art. 19. (Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione)
Art. 23. (Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane)
Art. 29. (Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa)
Art. 32. (Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione)
Art. 35. (Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con società o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo)
Art. 36. (Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi)
Art. 37. (Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera)
Art. 39. (Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici)
Art. 40. (Misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici)
Art. 41. (Misure per il contrasto all'abuso del processo)
Art. 47. (Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione) 

(Tratto da http://www.ptpl.altervista.org/)

Daniele Iselle 

Misure urgenti per la semplifi cazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffi ci giudiziari

Prassi di riferimento UNI: linee guida per lo sviluppo sostenibile degli spazi verdi – Pianificazione, progettazione, realizzazione e manutenzione

26 Giu 2014
26 Giugno 2014
La prassi di riferimento fornisce le linee guida per lo sviluppo sostenibile degli spazi verdi urbani e periurbani - quali parchi e giardini pubblici e privati, parchi e giardini storici pubblici e privati, alberate stradali, verde a corredo delle infrastrutture, parcheggi alberati, percorsi ciclo-pedonali, ecc. - orientando la pianificazione, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione degli stessi, nonché la produzione di materiale vegetale. 
 
Lo scopo della prassi di riferimento è individuare degli obiettivi di qualità ambientale, economica e sociale relativi alla gestione territoriale.
 
In un’ottica di applicazione della Legge “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” (n.10 del 14 gennaio 2013, GU n.27 dell’1 febbraio 2013, in vigore dal 16 febbraio 2013), l’utilizzo del presente documento consente alle amministrazioni pubbliche, ma anche ai professionisti del settore e alla società civile, di orientare politiche integrate di sostenibilità urbana finalizzate all’estensione e alla qualità degli spazi verdi.
 
geom. Daniele Iselle
 

Se il privato non rispetta la convenzione urbanistica il comune può chiedere la sentenza ex art. 2932 c.c. e in aggiunta anche il risarcimento del danno

26 Giu 2014
26 Giugno 2014

Segnaliamo anche questo passaggio della sentenza del TAR Veneto n. 765  del 2014, relativa all'inadempimento da parte del privato agli obblighi di trasferimento degli immobili al Comune, obblighi nascenti da una convenzione urbanistica: "Di fronte a tale richiesta la società R. era tenuta ad adempiere, trasferendo senza ritardo la proprietà degli immobili in discussione. Essendo quest’ultima rimasta inerte pur a fronte delle plurime diffide inviate dall’amministrazione, ed avendo costretto il Comune di Padova ad agire in giudizio per l’esecuzione specifica di tale obbligo ai sensi dell’art. 2932 c.c., essa - oltre a soggiacere agli effetti della sentenza costitutiva del trasferimento - essendosi resa responsabile dell’inadempimento alla convenzione, è tenuta al risarcimento del danno derivante al Comune dal mancato godimento di tali tre alloggi e quattro garage nel periodo che va dal 13 agosto 2009 (tre mesi dal collaudo ex convenzione) ad oggi....

Quanto invece alla quantificazione del danno, si ritiene che questa possa essere determinata sulla base del valore del canone di locazione di tali immobili nel periodo di riferimento. Nel caso di specie tale accertamento - per il quale il Comune aveva chiesto l’esperimento di una CTU - risulta nel caso di specie agevolato, essendo stati, gli immobili in questione, effettivamente concessi in
locazione da parte della R. s.r.l. . A tal fine, su sollecitazione del Tribunale, il Comune di Padova ha depositato in giudizio copia delle visure da cui risulta l’effettivo ammontare del canone di locazione annuale di ciascuno dei tre appartamenti con relativi garage. Successivamente, il Comune ha anche prodotto copia dei tre contratti di locazione, e ciò anche al di là del termine assegnato: termine, tuttavia, non perentorio, venendo qui in questione l’esercizio del potere acquisitivo del giudice, ed essendo contraria a principi di economia processuale l’inibita acquisizione di dati conoscitivi – in parte, peraltro, nel caso di specie, già risultanti dagli atti – ove ritenuti utili per la decisione, ferme restando le esigenze di difesa, nella fattispecie soddisfatte con la possibilità di discutere di tali dati all’udienza odierna (cfr., per il principio, Cons. St., sez. VI, 6.4.2007, n. 1560 e 10.3.2011, n. 1538). Peraltro, i dati così acquisiti corrispondono per la gran parte (eccetto il box sub 35 non locato) a quelli posti a base della stima del danno effettuata dal capo settore patrimonio del Comune, sin dall’inizio versata in atti (doc. 13); stima che, dunque, nella parte che qui interessa, viene confermata nella sua attendibilità e può essere posta a fondamento della presente liquidazione del danno, senza necessità di conferire incarico ad un CTU. Ne consegue che, sulla base dei dati acquisiti in esito all’istruttoria e della stima del settore patrimonio del Comune (aggiornata all’attualità sulla base del 75% dell’indice Istat), il danno da mancato godimento degli appartamenti e dei garage, nel periodo gennaio 2010 – maggio 2014, può essere determinato come segue:

canone anno 2010, € 21.702,24
canone anno 2011, € 22.060,33
canone anno 2012, € 22.473,96
canone anno 2013, € 22.844,78
canone anno 2014 (fino a maggio compreso), € 9.561,49;
per un totale di € 98.642,80.
A tale somma, al fine di determinare il mancato utile netto, devono essere sottratte le spese (solo quelle documentate) affrontate, nel periodo in questione, dalla società Relax per IMU, ICI e condominio, come da quest’ultima richiesto. Tali spese, anche sulla base dello schema riepilogativo della società (doc. 3), non oggetto di specifiche contestazioni da parte del Comune, possono essere determinate in: € 9.665,08 per ICI/IMU, ed € 10.573,91 (€ 9.201,65 + € 1.372,26 in relazione al sub 35) per spese condominiali. Per un totale di € 20.239,00. Per cui dalla differenza ne risulta un utile netto mancato di € 78.403,80. Somma che può essere arrotondata in € 80.000,00 considerando, in via equitativa, il valore degli interessi legali maturati anno per anno sulle somme non tempestivamente percepite".

Dario Meneguzzo - avvocato

 

La sentenza di trasferimento di immobili ex art. 2932 c.c. in forza di convenzione urbanistica è emessa dal giudice amministrativo

26 Giu 2014
26 Giugno 2014

La sentenza del TAR Veneto n. 765 del 2014 riguarda il trasferimento mediante sentenza di immobili dovuti in forza di una convenzione urbanistica, chiarendo che la giurisdizione in materia spetta al giudice amministrativo.

Si legge nella sentenza: "Pregiudizialmente, il Collegio ritiene sussistente la giurisdizione del Giudice Amministrativo, posta in dubbio dalla resistente nelle ultime memorie e all’odierna udienza di discussione. La controversia in esame, difatti, attiene all'accertamento ed esecuzione, ex art.2932 c.c., degli obblighi di trasferimento di aree derivanti da una convenzione urbanistica. La materia in oggetto rientra quindi pacificamente nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, trattandosi di questione relativa all'urbanistica e, comunque, vertendosi in tema di controversia relativa all'esecuzione di accordi ex art. 11, comma 5, L. 241/90, per i quali, sotto diverso profilo, sussiste del pari la giurisdizione amministrativa. Ciò comporta che il giudice amministrativo è investito del potere di decidere non soltanto sulle azioni promosse dai soggetti privati coinvolti nell'accordo contro la Pubblica Amministrazione, ma anche su quelle promosse dalla stessa P.A. nei confronti dei privati che hanno aderito all'accordo, per ottenere il rispetto degli obblighi dai medesimi assunti con la sottoscrizione della relativa convenzione e non adempiuti spontaneamente (si veda tra le tante, Cassazione civile, Sez. Un., 17 aprile 2009, n. 9151)".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto 765 del 2014

L’azione ex art. 2932 si applica alle convenzione urbanistiche ed è compatibile col processo amministrativo

26 Giu 2014
26 Giugno 2014

Lo specifica la sentenza del TAR Veneto n.  765 del 2014.

Si legge nella sentenza: "giova ricordare che la giurisprudenza ha di recente ribadito che il rimedio previsto dall’art. 2932 c.c. deve ritenersi applicabile non solo alle ipotesi di contratto preliminare non seguito dal definitivo, ma anche in qualsiasi altra ipotesi dalla quale sorga l’obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto (cfr. Cass. civ. sez. II, 30 marzo 2012, n. 5160; T.A.R. Lombardia, Brescia, 28 novembre 2011, n. 1126). Ed essendo pure pacifico come l’azione ex art. 2932 c.c. sia compatibile con la struttura del processo amministrativo, vertendosi in una ipotesi di giurisdizione esclusiva, la quale, venendo in discussione questioni su diritti, non può che garantire agli interessati la medesima tutela e, dunque, le medesime specie di azioni riconosciute dinanzi al giudice ordinario, e ciò anche quando l’interessato è il Comune, che ben può scegliere la via giudiziale, in luogo di esperire poteri autoritativi, quali, ad esempio, quello espropriativo". 

Dario Meneguzzo - avvocato

La vicinitas legittima l’impugnazione del titolo edilizio del vicino solo se il progetto pregiudica la fruizione o il valore del bene

25 Giu 2014
25 Giugno 2014

E' noto che il TAR Veneto è orientato nel senso che non basta essere il confinante per avere la legittimazione a impugnare il titolo edilizio del vicino.

La sentenza del TAR Veneto n. 777 del 2014 chiarisce la questione: "A tale riguardo il Collegio non può non richiamare l’orientamento espresso in termini generali riguardo alla rilevanza della “vicinitas” ai fini della legittimazione e dell’interesse alla proposizione dei ricorsi in ordine a questioni di pertinenza urbanistico-edilizia.

Si è infatti osservato (cfr. T.A.R. Veneto, II, n. 15 del 16.1.2013) che la condizione di mera vicinitas non è di per sé sola sufficiente a radicare la legittimazione ad impugnare i titoli edilizi rilasciati dall'amministrazione con riguardo ad ambiti confinanti con quello che è nella disponibilità del soggetto proponente il ricorso.

Se, invero, in termini di principio (così come osservato nel precedente citato da parte ricorrente, C.d.S, IV, 5715/2012), la vicinitas assume principale rilievo per qualificare e differenziare l'interesse fatto valere in ricorso, è tuttavia altrettanto indiscutibile come detta circostanza debba essere valutata nel caso concreto, onde accertare quale sia il reale pregiudizio che il rilascio del titolo autorizzatorio produrrebbe sulla vicina proprietà del ricorrente.

In altre parole, il requisito della vicinitas rappresenta uno dei criteri, indubbiamente il primo, per qualificare una posizione differenziata, necessaria per radicare l'interesse e la legittimazione a ricorrere, ma non è di per sé solo sufficiente a rendere ammissibile la proposizione del gravame.

Occorre, infatti, che la posizione del vicino risulti qualificata e quindi emerga dalla mera posizione di "quisque de populo", qualificazione che dovrà essere caratterizzata dal pregiudizio che, anche se in termini astratti o possibilistici, il rilascio del titolo edilizio impugnato e la realizzazione dell'intervento assentito potrebbe produrre a carico dell'area posta nelle vicinanze di quella dell'intervento.

Il mero richiamo al criterio della vicinitas, sebbene costituisca indizio inequivocabile dello stabile collegamento con la zona interessata dall'edificazione, così da differenziare la posizione del terzo, deve essere integrato ed interpretato in modo tale da porre in evidenza l'ulteriore profilo che deve caratterizzare la posizione legittimante, ossia la dimostrazione del pregiudizio derivante a carico del terzo, costituito dall'incidenza negativa che il progetto assentito potrà avere sul bene di proprietà o in godimento del vicino, così da comprometterne la fruizione o il valore.

In tali termini (cfr. C.d.S., IV, n. 8364/2010), il mero principio della vicinitas è stato interpretato ed integrato in rapporto alla dimostrazione da parte del soggetto che intende ottenere l'annullamento del titolo edilizio rilasciato al vicino, del vulnus da tale atto derivante alla propria sfera giuridica, quale deminutio economica e patrimoniale del bene di proprietà.

Riportando i principi testè richiamati al caso di specie, è oggettivo che, almeno per quanto riguarda i principi generali in tema di vicinitas, i ricorrenti, che non risiedono e non abitano negli edifici insistenti nelle aree di proprietà poste nelle vicinanze del sito ove è previsto lo spostamento dell’impianto, né hanno rappresentato il pregiudizio che potrebbe derivare alla proprietà in termini di deminutio economica e patrimoniale, tenuto anche conto della destinazione urbanistica assegnata all’ambito de quo, non risultano in possesso della legittimazione a proporre il ricorso".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto n. 777 del 2014

La questione della “vicinitas” con riferimento alla materia ambientale

25 Giu 2014
25 Giugno 2014

La sentenza del TAR veneto n. 777 del 2014 esamina anche la questione della vicinitas (relativa alla legittimazione a impugnare il titolo edilizio del vicino), riferita alla materia ambientale.

Si legge nella sentenza: "Ma le conclusioni così tratte non esauriscono l’indagine sull’ammissibilità del ricorso, in quanto è del tutto evidente che i ricorrenti, proprio perché non hanno speso alcun argomento relativo alla perdita di valore dei propri beni, che oggettivamente non utilizzano direttamente a scopi abitativi, hanno inteso denunciare l’illegittimità dell’autorizzazione impugnata e del progetto di insediamento dell’impianto di radiodiffusione sotto il profilo del pericolo che detta presenza potrebbe determinare sotto il profilo ambientale e paesaggistico e, non ultimo, tenuto conto delle contestazioni circa le modalità di rilevazione delle emissioni elettromagnetiche effettuate da ARPAV, del pregiudizio che ciò potrebbe rappresentare per la salute. Al riguardo vanno quindi svolte le seguenti ulteriori considerazioni. Va invero richiamato e condiviso l’orientamento secondo il quale “nel nostro ordinamento l'affidamento al Ministero dell'ambiente ex art. 13 l. 8 luglio 1986 n. 349 del potere di accertamento della legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste (e dei comitati), non esclude la possibilità per il giudice di valutare caso per caso l'applicabilità dell'art. 18 l. n. 349 del 1986, accertando la sussistenza della legittimazione in capo ad una determinata associazione ad impugnare provvedimenti lesivi di interessi ambientali.”(Consiglio Stato , sez. IV, 02 ottobre 2006, n. 5760). L’esplicita legittimazione delle associazioni ambientalistiche di dimensione nazionale e ultraregionale all'azione giudiziale a tutela dell'ambiente non esclude, di per sé sola, analoga legittimazione ad agire in un ambito territoriale ben circoscritto, e ciò anche per i meri comitati spontanei che si costituiscono al precipuo scopo di proteggere l'ambiente, la salute e/o la qualità della vita delle popolazioni residenti su tale circoscritto territorio, nonché le singole persone fisiche sulla base del criterio della "vicinitas" quale elemento qualificante dell'interesse a ricorrere.”(T.A.R. Molise Campobasso, sez. I, 23 maggio 2009, n. 249) Il Collegio concorda con la tesi per cui l'esplicita legittimazione, ai sensi degli articolo 13 e 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349, delle associazioni ambientalistiche di dimensione nazionale e ultraregionale all'azione giudiziale non esclude, di per sé sola, analoga legittimazione ad agire in un ambito territoriale ben circoscritto, e ciò anche per i meri comitati spontanei che si costituiscono al precipuo scopo di proteggere l'ambiente, la salute e/o la qualità della vita delle popolazioni residenti su tale circoscritto territorio. Deve evidenziarsi infatti che altrimenti opinando, le località e le relative popolazioni, interessate da minacce alla salute pubblica o all'ambiente in un ambito locale circoscritto, non avrebbero autonoma protezione, in caso di inerzia delle associazioni ambientaliste espressamente legittimate per legge. Ai fini della differenziazione delle posizioni azionate (necessaria, in una giurisdizione di tipo soggettivo, in mancanza di espressa previsione di ipotesi di azione popolare) e della qualificazione delle stesse (ai fini del giudizio di meritevolezza di tutela), il Consiglio di Stato ha valorizzato particolarmente il criterio della "vicinitas", al fine di radicare anche la legittimazione ad agire dei singoli, per la tutela del bene ambiente, unitamente all'intera collettività che insiste sul territorio locale. Sulla stessa linea interpretativa, si è collocata anche parte della giurisprudenza di primo grado, affermando che il concetto di vicinitas, cui ancorare la valutazione della differenziazione e qualificazione dell'interesse azionato, ha valore elastico, nel senso che si deve necessariamente estendere, in ragione proporzionale all'ampiezza e rilevanza delle aree coinvolte, come nel caso di interventi rilevanti, che quindi incidono sulla qualità della vita dei residenti in gran parte del territorio (cfr. T.A.R. Lecce, sentenza 6 maggio 2008, n. 1290). Ciò premesso, con riferimento ai ricorrenti, costituiti esclusivamente da persone fisiche in proprio, il Collegio non ritiene che sia stato evidenziato quel particolare collegamento che denota la presenza di un interesse differenziato e qualificato. Invero, proprio con riguardo alla posizione legittimante, isolatamente considerata in rapporto alle censure sollevate dai singoli cittadini, quali sono i ricorrenti, va rammentato che la costante giurisprudenza ritiene che sulla base del criterio della vicinitas, la legittimazione ad agire deve essere riconosciuta ai singoli che agiscono a tutela del bene ambiente e, in particolare, a tutela di interessi incisi da atti e comportamenti dell'Amministrazione che li ledono direttamente e personalmente, unitamente all'intera collettività che insiste sul territorio. (Consiglio Stato , sez. V, 16 giugno 2009, n. 3849). Deve sul punto rammentarsi che la legittimazione a ricorrere nella materia ambientale per le peculiari caratteristiche del bene protetto, si atteggia in modo particolare: la tutela dell'ambiente infatti, lungi dal costituire un autonomo settore d'intervento dei pubblici poteri, assume il ruolo unificante e finalizzante di distinte tutele giuridiche predisposte a favore dei diversi beni della vita che nell'ambiente si collocano (assumendo un carattere per così dire trasversale rispetto alle ordinarie materie e competenze amministrative, che connotano anche le distinzioni fra ministeri); l'ambiente inoltre è un bene pubblico che non è suscettibile di appropriazione individuale, indivisibile, non attribuibile, unitario, multiforme e ciò rende problematica la sua tutela a fronte di un sistema giudiziario che non conosce, se non quale eccezione, l'azione popolare, che guarda con sfavore la legittimazione di aggregazioni di individui che si facciano portatori occasionali di interessi esistenti allo stato diffuso. Ne deriva che il soggetto singolo che intenda insorgere in sede giurisdizionale contro un provvedimento amministrativo esplicante i suoi effetti nell'ambiente in cui vive ha l'obbligo di identificare, innanzitutto, il bene della vita che dalla iniziativa dei pubblici poteri potrebbe essere pregiudicato (il paesaggio, l'acqua, l'aria, il suolo, il proprio terreno) e, successivamente, dimostrare che non si tratta di un bene che pervenga identicamente ed indivisibilmente ad una pluralità più o meno vasta di soggetti, nessuno dei quali ne ha però la totale ed esclusiva disponibilità (la quale costituisce invece il connotato essenziale dell'interesse legittimo), ma che rispetto ad esso egli si trova in una posizione differenziata tale da legittimarlo ad insorgere "uti singulus" a sua difesa -di qui il requisito della finitimità o "vicinitas" in base al quale si è riconosciuta legittimazione ad agire al proprietario del fondo o della casa finitimi, ovvero al comunista che vive e lavora in prossimità della discarica la cui autorizzazione si impugni. (così, Consiglio Stato , sez. VI, 27 marzo 2003, n. 1600 e n. 6554/2010)). Ciò premesso, sebbene i ricorrenti abbiano comprovato di essere proprietari di aree in qualche misura suscettibili di essere incise dall’intervento contestato e che la presenza di tale insediamento produttivo può astrattamente comportare un pregiudizio dei valori della salute e dell’ambiente, è altrettanto oggettivo che, al fine di legittimare, nel senso sopra precisato, l’azione da essi proposta uti singuli, non hanno allo stesso modo dimostrato di essere direttamente pregiudicati in modo differenziato, a giustificazione dell’interesse rivolto all’annullamento dell’atto impugnato. Nessuna argomentazione è stata, invero, spesa dalla difesa istante a corroborare il presupposto legittimante la proposizione del ricorso in esame, se non, come già ricordato, in termini di mera vicinitas (peraltro, sussistente, quanto meno per uno dei ricorrenti, anche con riguardo all’altra area, sempre in località Pianezze, che il Comune aveva individuato come suscettibile di ospitare l’impianto, così da prevedere la diversa zonizzazione ad “F”, come confermato in corso di udienza dal procuratore di parte ricorrente)".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto n. 777 del 2014

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