29 Maggio 2025
L’art. 7, co. 6 d.lgs. 190/2024 afferma che la realizzazione degli interventi di cui all’Allegato A (realizzabili in attività edilizia libera) che insista su aree o su immobili vincolati di cui all’art. 136, co. 1, lett. c d.lgs. 42/2004 (complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici), non è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, qualora gli interventi medesimi non siano visibili dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici oppure, ai soli fini dell’installazione degli impianti fotovoltaici, le coperture e i manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.
La norma precedente in materia (oggi abrogata dal d.lgs. 190/2024) si rinveniva all’art. 7-bis, co. 5, ultimo periodo d.lgs. 28/2011, secondo cui l’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica si applicava anche in presenza di vincoli ex art. 136, co. 1, lett. c cit., ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.
Ma allora, ad oggi, l’installazione di impianti fotovoltaici su immobili ricadenti nel vincolo paesaggistico con coperture e manti realizzati in materiali della tradizione locale è o no subordinata all’autorizzazione paesaggistica?
È pur vero che l’art. 26, co. 5, lett. d l. 118/2022 autorizzava il Governo-legislatore delegato alla semplificazione dei procedimenti amministrativi nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche mediante la soppressione dei regimi autorizzatori, razionalizzazione e accelerazione dei procedimenti e previsione di termini certi per la conclusione dei procedimenti, con l’obiettivo di agevolare, in particolare, l’avvio dell’attività economica nonché l’installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico.
Ciò richiederà allora di modificare le lettere A.6 e B.8 degli allegati al d.P.R. 31/2017 (come il Governo dovrà fare ai sensi dell’art. 26, co. 13 l. 118/2022).
Davvero quindi le coperture e i manti realizzati in materiali della tradizione locale non costituiscono più un interesse paesaggistico rilevante a fronte dell’installazione dei pannelli fotovoltaici?
Si allega un prospetto con l’evoluzione normativa in materia.
E i lettori di Italiaius cosa ne pensano?
fotovoltaico e interesse paesaggistico
P.S. segnaliamo che in data 4 giugno 2025 è stato pubblicato un ulteriore post sul tema
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