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Nota ANCI sulle aree idonee

23 Feb 2026
23 Febbraio 2026

Aree Idonee, Nota sintetica ANCI sul Decreto Legge 21 novembre 2025, convertito in Legge 15 gennaio 2026:

https://anci.lombardia.it/dettaglio-news/20262171534-aree-idonee-nota-sintetica-anci-sul-decreto-legge-21-novembre-2025-convertito-in-legge-15-gennaio-2026/anci.lombardia.it

Post di Fiorenza dal Zotto - architetto funzionario comunale

6 replies
  1. Anonimo says:

    Anci dice, in riferimento all’art. 11quater: Occorre un maggiore coordinamento con le procedure e i tempi previsti dal d.lgs. n. 190/2024, in particolare con riferimento agli articoli 7 e 8 del TU FER, soprattutto per gli interventi soggetti ad attività libera e va chiarito se e in quale misura l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, sia obbligatoria, nelle aree idonee e nelle zone di accelerazione.

    In sostanza, la richiesta di chiarimento formulata da Anci sembrerebbe sottendere l’esigenza di escludere l’obbligatorietà dell’autorizzazione paesaggistica e quindi del parere della Soprintendenza nelle aree idonee e nelle zone di accelerazione. Non basta il mero passaggio da parere vincolante a parere obbligatorio. Ferma restando la massima considerazione per le esigenze di tutela del paesaggio e per il ruolo istituzionale di chi è chiamato a garantirla, va osservato che già la trasformazione del parere in non vincolante rappresenta un intervento di significativa incidenza sull’assetto delle competenze.

    In sede di conferenza di servizi, infatti, altri pareri contrari possono determinare la conclusione negativa del procedimento; il parere della Soprintendenza, invece, oltre a perdere natura vincolante, sembrerebbe non precludere comunque la prosecuzione e la conclusione favorevole del procedimento, anche ove espresso in senso negativo, se questa è l’interpretazione che la norma consente.

    Si tratta di un bilanciamento certamente rilevante, che incide in modo significativo sul rapporto tra esigenze di semplificazione e tutela paesaggistica.

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    • Anonimo says:

      Rileggendo con calma, il riferimento :Ferma restando la massima considerazione per le esigenze di tutela del paesaggio e per il ruolo istituzionale di chi è chiamato a garantirla; era riferito ad Anci e di che considerazioni ha delle istituzioni, che forse anche lei rappressenta.

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    • Anonimo says:

      In sostanza, ANCI propone di disapplicare il comma 2 dell’art. 7, eliminando quindi la PAS derivante dal vincolo e, nel caso di PAS, di disapplicare anche il comma 8 dell’art. 8, relativo alla conferenza di servizi. Tuttavia, come è facilmente verificabile (e ANCI dovrebbe saperlo), la conferenza di servizi prevede tempi fortemente contingentati e, se si considera anche la procedura non vincolante di cui all’art. 11-quater, il quadro risulta già oggi improntato a una marcata semplificazione. Nonostante ciò, secondo ANCI, tutti gli ulteriori atti dovrebbero comunque essere acquisiti, ad eccezione dell’autorizzazione paesaggistica.

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    • Anonimo says:

      LEGGE COSTITUZIONALE N. 1/ 2022- La tutela è esplicitamente estesa all’interesse delle future generazioni. Modifica Art. 41 Costituzione: Prevede che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all’ambiente.

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  2. Anonimo says:

    Anci dovrebbe pensare non ad un successivo intervento attuativo, ma a cosa fanno le regioni, e non mi pare che Anci veneto dica nulla, su una cosa rivoluzionaria- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1473 del 20 novembre 2025

    Articolo, 1, comma 3, Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’art. 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”. Prime disposizioni operative di adeguamento ai principi del D.Lgs. n. 190/2024 relativamente agli impianti fotovoltaici, eolici e di accumulo c.d. BESS in modalità stand alone.

    Nel cui deliberato, come anche all’all. A0, va oltre i principi di cui all’art. 1, comm. 3 del D.lgs n. 190/2024, nella parte in cui richiama norme abrogate:
    L’art.10 della Legge regionale 8 luglio 2011, n. 13, sulla base di quanto previsto dall’art. 6, comma 9 del D.Lgs. n. 28/2011, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, ha disposto che rientri nella competenza dei Comuni il rilascio dell’autorizzazione unica per l’installazione di impianti solari e fotovoltaici integrati e non integrati con potenza di picco fino ad un megawatt, ivi comprese le opere di connessione alla rete elettrica.

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  3. Anonimo says:

    La nota dice che, per i soli impianti fotovoltaici, sono considerate aree idonee gli edifici e le relative pertinenze. Sembrerebbe quindi che tale previsione si estenda a tutte le pertinenze.

    Tuttavia, occorre prestare attenzione al comma 2 dell’art. 11-bis, il quale esclude tali fattispecie in zona agricola (infatti richiama le lettere l), n. 1) e 2)). Tale interpretazione mi pare più che corretta, considerando che è molto difficile in zona agricola stabilire quale sia la pertinenza.

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