Tipologie e caratteristiche della VIA postuma

07 Mag 2025
7 Maggio 2025

Il TAR Napoli ha affermato che la VIA presuppone la fedele rappresentazione da parte del richiedente che fotografi lo stato dei luoghi prima della progettata trasformazione, al fine di consentire alla P.A. di valutare adeguatamente gli effetti significativi derivanti dalla realizzazione e dall’esercizio del progetto sui fattori ambientali.

In materia di cd. VIA postuma ex art. 29, co. 3 d.lgs. 152/2006 può distinguersi tra VIA postuma “patologica” e “fisiologica”: la prima riguarda i casi di realizzazione di un progetto senza la previa VIA, pur essendo questa prescritta dalla legge applicabile ratione temporis; la seconda attiene ai casi in cui il progetto era realizzato nella vigenza di un contesto normativo che non imponeva lo svolgimento della VIA che, tuttavia, è poi richiesta in caso di modifica dell’opera o di rinnovo del relativo titolo autorizzativo. Sulla differenza tra i due tipi di VIA postuma, si veda anche la nota del Ministero della transizione ecologica, Direzione generale valutazioni ambientali, prot. n. 43387 del 04.04.2022.

La VIA postuma consente di portare a conclusione una fase già avviata, realizzando il bilanciamento di interessi rispetto a quella parte dell’intervento che ha già determinato una modifica sull’ambiente: essa non può trovare applicazione in caso di inizio di nuove attività. L’istituto della prosecuzione dei lavori o dell’attività in corso del procedimento di VIA postuma assume natura doppiamente eccezionale: in primo luogo, è già eccezionale la possibilità di ottenere la VIA di un progetto successivamente all’avvio della realizzazione del progetto stesso; si configura poi come un’ulteriore ipotesi di eccezione al sistema quella per cui, in corso di ottenimento della VIA postuma, sia consentito al richiedente di proseguire nello svolgimento dei lavori o delle attività già intraprese.

La VIA postuma non può sanare la carenza dei titoli abilitativi eventualmente necessari per la realizzazione di un progetto, in quanto non assegna alla P.A. preposta alla tutela dell’ambiente alcun potere di sostituzione delle autorizzazioni che siano di competenza di altre PP.AA.

Post di Alberto Antico – avvocato

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