È necessario un nuovo parere dell’Autorità di tutela a seguito di osservazioni ex art. 10-bis?
Il TAR Veneto afferma di no.
E infatti, l’art. 10-bis della l. n. 241/1990 precisa che i soggetti chiamati ad esaminare le osservazioni sono il responsabile del procedimento ovvero l’autorità che rilascia il provvedimento finale, non essendo previsto un nuovo coinvolgimento degli organi consultivi intervenuti nel procedimento.
Post di Alessandra Piola – avvocato

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