Il pagamento (di parte) dell’oblazione non equivale ad un’istanza di condono
L’ha affermato il TAR Catania: l’istanza di parte, completa dei requisiti previsti, è configurata dal legislatore come atto necessario ad esplicitare la formale e inequivoca manifestazione di volontà idonea ad attivare il procedimento in questione su basi di ragionevole certezza giuridica.
Di conseguenza, in una simile fattispecie non si può sostenere la formazione del condono mediante silenzio-assenso.
Post di Alberto Antico – avvocato

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