Sulla soppressione delle sedi farmaceutiche
Il TAR Veneto afferma che rientra nella discrezionalità del Comune, ex art. 11 del d.l. n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, decidere se procedere o meno all’eventuale soppressione delle sedi farmaceutiche a fronte di un calo demografico: il Comune, tuttavia, deve esercitare tale potere finalizzandolo al soddisfacimento dell’interesse generale.
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza

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