Piano triennale del fabbisogno di personale: vi è l’onere di impugnazione?
Il Consiglio di Stato ha riformato una sentenza del TAR Veneto che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del piano triennale del fabbisogno di personale.
Tale atto amministrativo, infatti, ha natura programmatica, vincolante per gli uffici ma senza alcuna rilevanza esterna all’Amministrazione; e non può comunque porsi in contrasto con la disciplina di legge (art. 30, co. 2-bis d.lgs. n. 165/2001), la quale è l’unica fonte idonea ad individuare le regole per il reclutamento del personale.
Post di Alessandra Piola – avvocato

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