Valutazione da parte della Commissione di gara
Il TAR Piemonte ha ribadito che la commissione di gara, in sede di valutazione dell’offerta tecnica e di attribuzione del punteggio, gode di ampia discrezionalità: il privato che voglia contestare le scelte da questa provenienti non può limitarsi a dichiarare la non condivisibilità delle scelte medesime, ma deve dimostrarne la palese inattendibilità e quindi l’insostenibilità del giudizio espresso.
Post di Alessandra Piola – avvocato

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