L’approvazione di un accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera
Nel caso di specie, il ricorrente riteneva che il decreto di occupazione d’urgenza riferito al proprio fondo non sarebbe stato assistito da una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità.
Il TAR Veneto ha rigettato il ricorso: infatti, si vedano le norme a specchio di cui all’art. 12, co. 1, lett. b T.U. espropri e all’art. 34, co. 6 TUEL, le quali attribuiscono agli accordi di programma la valenza di dichiarazione di pubblica utilità.
Proseguendo, il TAR ha spiegato che l’accordo di programma può comportare variazioni agli strumenti urbanistici (cfr. art. 34, co. 4-5 TUEL e art. 7, co. 2 l.r. Veneto 11/2004).
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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