L’accesso agli atti difensivo non richiede affatto il previo esercizio di un’azione giurisdizionale
Il TAR Palermo afferma che l’accesso agli atti difensivo non presuppone il previo esperimento di un’azione giurisdizionale, giacché la cura e la difesa dei propri interessi giuridici (cfr. art. 24, co. 7 l. 241/1990) può avvenire in sede giudiziale o stragiudiziale, prima o al di fuori di un rimedio giudiziario. Resta escluso, quindi, ogni sindacato della p.a. sulla fondatezza o pertinenza dell’azione che il privato intenda intraprendere.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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