Non vi è l’obbligo di indicare gli oneri da sicurezza per i servizi intellettuali
Il T.A.R. Trento afferma che, in mancanza di una comminatoria espressa contenuta del Nuovo Codice Appalti, l’omessa indicazione degli oneri da rischio specifico nei servizi intellettuali non comporta l’esclusione dell’offerente, come già affermato dalla giurisprudenza formatasi con riferimento al vecchio Codice Appalti
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!